Riforma costituzionale: titoli, attribuzioni e incompatibilità dei nuovi senatori (artt. 63 e 66)
Nel nostro viaggio all’interno della riforma costituzionale, esploriamo due articoli che regolano l’ingresso a Palazzo Madama e l’attività dei nuovi senatori: l’art. 63 e l’art. 66. Poiché rappresenterà le istituzioni territoriali, il Senato riformato sarà prevalentemente composto (95 su 100) da consiglieri regionali (ma non è esclusa la previsione che possano farvi parte anche i presidenti delle Regioni) e sindaci. Tenuto quindi conto del doppio ruolo svolto dei nuovi senatori, è stato introdotto un nuovo comma all’art. 63, che rimette al Regolamento del Senato l’individuazione specifica dei casi nei quali “l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo, regionali o locali”. La ragione è facilmente intuibile: per il miglior funzionamento della nuova Assemblea è bene che si eviti che una stessa persona sommi su di sé la rappresentanza di organi istituzionali monocratici di diversa natura ed estrazione. Un esempio, per capirci: il presidente di Commissione consiliare forse è bene che non diventi presidente di Commissione del Senato, poiché l’una carica potrebbe risentire negativamente …