Referendum, il nuovo Senato (art. 57, 58 e 59 della riforma)
Proseguo il nostro viaggio all’interno della riforma costituzionale. Dopo aver affrontato le modifiche all’articolo 55, che supera il bicameralismo paritario e definisce funzioni differenti tra Camera e Senato, oggi ci dedichiamo alle nuove modalità di composizione e di elezione del Senato (articoli 57, 58 e 59). La riforma – rispetto all’attuale composizione di 315 membri eletti a base regionale, di cui 6 eletti nella Circoscrizione esteri – prevede che esso sia costituito da 5 senatori di nomina presidenziale (che durano in carica 7 anni) e da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, quindi eletti dai Consigli regionali e delle Province autonome in proporzione alla popolazione della regione; dei 95 senatori, 74 sono eletti tra i membri dei Consigli regionali e 21 tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Poiché si tratta quindi di un “doppio ruolo”, i senatori non riceveranno alcuna indennità per la nuova funzione. La prima novità, quindi, è relativa alla sensibile diminuzione del numero dei senatori: 95 è un numero adeguato per dare rappresentanza alle istituzioni territoriali. A questo proposito, ritengo …