La proposta del ministro Brunetta, di “ritoccare” l’articolo 1 della Costituzione eliminando il riferimento alla Repubblica «fondata sul lavoro», può essere considerata come un semplice diversivo o una provocazione, nel gran parlare che si fa di “riforme”, spesso senza adeguata attenzione al merito degli argomenti; oppure potrebbe essere un preannuncio pericoloso di messa in discussione dell’impianto fondamentale stesso della Costituzione.
Più che ricordare per l’ennesima volta l’origine della formula in questione, nata in assemblea costituente per rispondere alla proposta di parte comunista intesa a proclamare una Repubblica «di lavoratori», occorre rifarsi al significato sostanziale del disposto costituzionale. Fu il grande costituzionalista e costituente (democristiano) Costantino Mortati a identificare per primo il “principio lavorista” fra i principi fondamentali della Costituzione, accanto al principio democratico, a quello personalista e a quello pluralista. Ma il fondamento “lavorista” della Costituzione non significa affatto che il lavoro sia considerato in essa come il valore supremo: tale, semmai, è la persona umana, i cui «diritti inviolabili» la Costituzione riconosce e garantisce, insieme richiedendo l’adempimento dei «doveri inderogabili» di solidarietà (articolo 2).
Il lavoro nella Costituzione è visto come strumento di realizzazione della personalità. Valore che informa l’ordinamento implicando, come scriveva ancora Mortati, che «il titolo commisurativo del valore sociale del cittadino sia desunto dalle sue capacità, non già da posizioni sociali acquisite senza merito del soggetto che ne beneficia», e costituiscano perciò un privilegio. Per questo il lavoro è oggetto di un diritto di tutti i cittadini, da rendere effettivo promuovendone le condizioni, e di un dovere, quello di «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (articolo 4). Per questo è oggetto di «tutela», in «tutte sue forme e applicazioni» (articolo 35).
In questo senso, la Repubblica è genuinamente «democratica», perché delinea un tipo di stato fondato sul riconoscimento della «pari dignità sociale» di ogni persona e sul dovere della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (articolo 3). È il tipo di stato frutto di quei principi del costituzionalismo che, affermatisi la prima volta con le rivoluzioni liberali della fine del Settecento, ne hanno segnato la storia e l’evoluzione. In questa evoluzione sono confluiti, integrandola e arricchendola, fenomeni e correnti sociali di grande portata: la lotta per l’allargamento del suffragio, il movimento dei lavoratori e la lotta allo sfruttamento economico dei più deboli, l’affermazione, accanto ai diritti civili e politici, dei diritti “sociali”, di cui quelli del lavoro sono grande parte.
Smettiamola dunque di guardare in termini provinciali alla nostra vicenda costituzionale, presentandola solo come frutto di un “compromesso” fra ideologie e forze liberali, marxiste e cattolico-democratiche, o, più rozzamente, fra democristiani e comunisti; e di immaginare che una Costituzione democratica debba limitarsi a sancire il divieto per lo stato (uno “stato minimo”) di interferire indebitamente nella sfera delle libertà civili individuali. Il costituzionalismo, nella cui grande corrente la Carta del 1948 ha inserito a pieno titolo l’Italia, è altra cosa. È l’eguaglianza fra gli esseri umani proclamata come prima «verità di per sé evidente» dalla rivoluzione americana. È la triade rivoluzionaria francese «libertà, eguaglianza, fraternità».
Sono i diritti individuali della Dichiarazione francese del 1789 al pari dei «principi politici, economici e sociali» enunciati nel preambolo della Costituzione francese del 1946 e riaffermati nel preambolo di quella gollista del 1958. Sono le “quattro libertà” – tra cui la «libertà dal bisogno» – che il presidente Roosevelt voleva vedere affermate «ovunque nel mondo». Sono i diritti umani oggetto della Dichiarazione universale dell’Onu e delle grandi convenzioni internazionali (New York 1966) che hanno cercato di darvi attuazione, e in cui accanto ai «diritti civili e politici», figurano a pari titolo i «diritti economici, sociali e culturali».
Molte Costituzioni, nel loro primo articolo o in uno dei primi, usano indicare i caratteri essenziali dello stato cui intendono dare vita. Per la Costituzione francese del 1958 la Francia è una Repubblica «indivisibile, laica, democratica e sociale» (articolo 1). Per la Costituzione tedesca del 1949 la Repubblica federale di Germania è uno Stato «federale, democratico e sociale» (articolo 20). Per la Costituzione spagnola del 1978 la Spagna si costituisce come «stato sociale e democratico di diritto che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l’uguaglianza e il pluralismo politico» (articolo 1). Ora, che cos’è uno “stato sociale” se non uno stato che assume fra i suoi compiti anche il riconoscimento e la promozione dei diritti (e dei doveri) del lavoro?
La Repubblica italiana «fondata sul lavoro» è dunque solo un’altra formula per indicare la qualifica di “stato sociale” o “democratico-sociale”, che appartiene non solo a noi, ma all’intera storia e all’irrinunciabile essenza del costituzionalismo universale.
Il Sole 24 Ore 08.01.10