L’inquadramento tra il personale amministrativo dei docenti inidonei non sarà irreversibile. Un decreto firmato dal ministro dell’istruzione, Francesco Profumo, e alla controfirma dei responsabibili dell’economia e della funzione pubblica, data per imminente, elenca tutti gli elementi ritenuti necessari per dare applicazione alle disposizioni contenute nell’art.14, commi 13 e 14 della legge agosto2012 n. 135.
Rispetto ad anticipazioni circolate nelle scorse settimane, il documento contiene diverse novità la più importante delle quali è quella che non esclude la possibilità di un rientro nel ruolo docente anche dopo l’inquadramento nel ruolo Ata. Il provvedimento conferma che tanto i docenti inidonei quanto quelli titolari delle classi C555 e C999 devono transitare nei ruoli del personale Ata con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico di cui al vigente contratto collettivo nazionale scuola, sottoscritto il 29 settembre 2007, con la precisazione che per il personale delle classi C555 e C999 i profili professionali di inquadramento saranno assegnati in base al titolo di studio posseduto. L’inquadramento nell’area contrattuale del personale Ata, con decorrenza 1° settembre 2012, sarà disposto a mezzo di contratto collettivo da emanare a cura del competente direttore generale. Limitatamente ai docenti inidonei si precisano le modalità per l’immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili e quelle per l’attribuzione della sede di servizio anche in caso di concorrenzialità tra più aspiranti. I docenti appartenenti alle classi C555 e C999, già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per classe di concorso diversa rispetto a quella di appartenenza ovvero di titolo di studio valido per altro posto di insegnamento tecnico-pratico potranno essere inquadrati nella nuova classe di concorso con sede provvisoria, a decorrere dal 1° settembre 2012. Potranno partecipare a corsi di riconversione professionale e partecipare nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 ai corsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno. Acquisito il titolo, al momento del crearsi delle condizioni per l’immissione in ruolo, cesseranno di appartenere al ruolo Ata e saranno nuovamente inquadrati in quello del personale docente.
Successivamente all’immissione nel ruolo del personale Ata, prevaletemente con compiti amministrativi presso le segreterie, i docenti potranno transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalità possedute. Il transito sarà consentito nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Se già in servizio presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica potranno essere utilizzati, per continuità dell’azione amministrativa ovvero per esigenze di carattere organizzativo e funzionale, nei medesimi uffici fino a nuova disponibilità di posti. Potranno inoltre rientrare nei ruoli del personale docente qualora la commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali accerti la intervenuta idoneità all’insegnamento. In tale caso la sede di titolarità sarà attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite per la mobilità del personale docente. La visita medico collegiale dovrà essere chiesta dall’interessato.
Il personale dichiarato permanentemente inidoneo all’insegnamento ma idoneo ad altri compiti, se in possesso alla data di pubblicazione del decreto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto al trattamento pensionistico (nel 2012, 66 anni di età o 41 anni di contributi se donna e 42 se uomo), potrà presentare istanza di cessazione dal servizio anche al di fuori dei termini annualmente definiti con decreto ministeriale e cessare dal servizio anche in corso di anno scolastico. Nel nuovo decreto non si fa, invece, alcun riferimento al comma 4.4 del decreto ministeriale n. 79/2011 il quale consentiva agli inidonei di essere dispensati dal servizio per motivi di salute secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della domanda( almeno 15 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica).
da ItaliaOggi 25.09.12
Pubblicato il 25 Settembre 2012