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La politica non può demandare, interrogazione al Governo su Quota 96 – Manuela Ghizzoni 18.11.14

Interrogo il Governo su Quota 96 dopo la sentenza di Salerno, affinché non siano solo i tribunali a parlare, con una cacofonia incomprensibile. Per questioni regolamentari, ho dovuto presentato una interrogazione e non una interpellanza urgente, poiché mi sarebbero occorse 30 firme di sottoscrtitori che – dall’inizio del mese di novembre – non avessero  già sottoscritto interpellanze urgenti (se ne possono firmare 1 al mese: e io stessa non sono in questa condizione). Poichè siamo già nella terza settimana di novembre, la ricerca di “firme libere” è ardua. Solleciterò una risposta rapida e, se non arrivasse, trasformerò l’interrogazione in interpellanza nei primi giorni di dicembre. Il senso del mio intervento rimarrà comunque invariato: dopo tre anni di richieste, proposte, emendamenti, dichiarazioni e silenzi, ora la questione è nelle mani della giustizia, che sta rispondendo con sentenze diverse e in alcuni casi opposte, col rischio di creare la disparità di un diritto che invece è acquisito. La politica non può demandare. E’ tempo che  riprenda il suo ruolo e dia una risposta, pena la credibilità e l’affidabilità di uno Stato che non può non provvedere ad un errore che pesa sulla vita di 4.000 cittadini.

Di seguito il testo dell’interrogazione:

 

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della Funzione pubblica, per sapere –

premesso che:

la riforma pensionistica nota come riforma Fornero, introdotta dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, non ha tenuto conto della specificità del comparto scuola nel quale, l’accesso al pensionamento è concesso un solo giorno all’anno, il 1 settembre, in considerazione della continuità didattica che deve essere garantita agli studenti;

più specificatamente, l’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, vincola la cessazione del servizio nel comparto scuola «all’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata»; al contempo, l’articolo 59 della legge n. 449 del 1997, tuttora vigente, dispone che per “il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione del servizio ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico e accademico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”. Inoltre, a normativa Fornero vigente, anche nella circolare n. 2 dell’8.3.2012 del dipartimento Funzione Pubblica al punto 6) si fa riferimento alla particolarità del comparto scuola, affermando espressamente che rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze di servizio;

l’assenza di una disposizione riferita alla specificità della scuola nella riforma Fornero, che non era mai mancata nella normativa pensionistica precedente, ha prodotto effetti negativi su circa 4.000 lavoratori del comparto scuola, tra docenti e personale ATA – noti come “Quota96Scuola” – che avrebbero maturato i requisiti per il pensionamento nel corso dell’a. s. 2011/2012 e che avrebbero quindi avuto diritto alla quiescenza a far data dal 1 settembre 2012, ma che invece sono rimasti e restano in servizio;

considerato che:

dal gennaio 2012 sul pensionamento di questo personale sono intervenuti diversi gruppi parlamentari con atti di sindacato ispettivo, proposte di legge ed emendamenti a testi in esame delle Camere che però non hanno conseguito esito positivo, poiché i diversi governi, succedutisi nel frattempo, non hanno convenuto sulle coperture finanziarie individuate dai parlamentari per dare soluzione alla questione;

preso atto che:

con la sentenza numero 31595 del 3 novembre 2014, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, dr.ssa Ippolita Laudati, ha accolto il ricorso di 42 docenti salernitani appartenenti alla suddetta platea dei “Quota96Scuola”, accertando e dichiarando “il diritto dei ricorrenti tutti ad esser collocati in quiescenza alla data dell’1.9.2012”. Nella sentenza, il giudice fonda il proprio pronunciamento proprio sulla richiamata specificità della scuola “laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie”. Al contempo egli ravvede una incongruenza insita nella citata circolare n. 2 dell’8.3.2012 del dipartimento della Funzione Pubblica che “non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) ed il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa). La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza. Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa… Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene “imposto” di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modificato il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato”;

ad analoghe considerazioni era giunto nel 2012 il giudice dr.ssa Baroncini del Tribunale di Roma, collocando in quiescenza due docenti in deroga alla vigente riforma Fornero, senza che il M.I.U.R. proponesse specifico ricorso in appello;

altri giudici del Lavoro si sono espressi differentemente da quelli di Roma e Salerno: in taluni casi hanno respinto la richiesta dei ricorrenti; in altri si sono dichiarati incompetenti per materia e hanno rinviato alla Corte dei Conti; in altri, ancora, hanno rinviato alla Corte Costituzionale per eventuali profili di incostituzionalità. La detta Corte si è espressa sull’inammissibilità del ricorso per la sua formulazione: conseguentemente, due ricorsi sono stati ripresentati (da parte dei tribunali di Siena e Ragusa) e sono in attesa di sentenza della Corte stessa. Si ricorda, inoltre, che inizialmente era stato presentato ricorso anche al Tar del Lazio e che anch’esso aveva dichiarato la sua incompetenza, dando così inizio alla serie di rinvii alle varie giurisdizioni – a cui si è fatto accenno – che di fatto, dopo tre anni, privano dei cittadini anche del diritto della certezza di una sentenza, positiva o negativa che sia;

valutato che:

le sentenze di Roma e Salerno sanciscono liceità, correttezza, validità e fondatezza della aspettativa del personale della scuola denominato “Quota96Scuola” che, in presenza di requisiti economici, professionali, giuridici ed anagrafici identici e speculari a quelli dei colleghi mandati in pensione dal giudice del lavoro ritengono di dover ottenere una estensione degli effetti delle sentenze richiamate;

l’incertezza nell’individuazione del giudice naturale così come l’eccessiva alternanza di sentenze opposte tra loro e la collocazione in pensione da tre anni di due docenti in esecuzione di sentenza, nonché  la mancata approvazione di una soluzione politica – attesa da tre anni ma mai conseguita nonostante le iniziative parlamentari e i pronunciamenti dei diversi governi in favore di una risoluzione alla questione – esprimono una situazione di grave pregiudizio al diritto dei cittadini di avere un “giusto processo”, testimoniando una disparità di trattamento tra lavoratori con identici titoli e medesimi diritti al pensionamento, ed accentuano il senso di distacco dalle Istituzioni, le quali creano aspettative senza poi assumere adeguate decisioni in merito;

riconoscere e garantire la specificità della scuola in relazione ai requisiti per il pensionamento come descritto in premessa, consentirebbe di incrementare le immissioni in ruolo di personale giovane, riducendo il precariato e contrastando un’anomalia propria dell’Italia, che risulta essere il Paese dell’Unione europea con la percentuale più alta di insegnanti ultra cinquantenni e quella più bassa di insegnanti al di sotto dei 30 anni;

la “finestra fissa” per il pensionamento dei lavoratori della scuola è stata dettata dalla salvaguardia della qualità e continuità del servizio scolastico e per questo non un privilegio di pochi ma un esigenza legata ad un bene comune: l’istruzione dei nostri alunni;

uno Stato che si dica affidabile e credibile agli occhi dei cittadini non può non provvedere alla correzione di errori che pesano sulla vita delle persone. –

 

quali iniziative o atti il Governo intenda assumere – concretamente e con la sollecitudine dovuta dopo tre anni di attesa – in ordine ai lavoratori della scuola della cosiddetta «quota 96», per risolvere le problematiche interpretative e applicative della riforma Fornero e per sanare la diseguaglianza di trattamento generata dalle sentenze di Roma, che hanno concesso il pensionamento già a due docenti – mentre quella di Salerno, se passasse in giudicato, lo concederebbe ad altri 42 ricorrenti – al fine di non creare ulteriore pregiudizio al principio di uguaglianza nel diritto nonché alla dignità umana e professionale dei lavoratori coinvolti.

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