attualità, cultura

Ci sarà anche la Capitale italiana della cultura – Manuela Ghizzoni 19.10.14

art bonus logo

L’annuncio del 17 ottobre alle 17, è stato preceduto da un grande lavoro, un lavoro di anni, nelle sei città candidate a capitale della cultura europea 2019. Un patrimonio di progettualità che non andrà disperso, perché se Matera ha vinto, Siena, Lecce, Ravenna, Cagliari e Perugia non possono dirsi perdenti. Chiuso per loro il capitolo europeo, potranno diventare Capitale italiana della cultura. Lo stabilisce una norma della legge sulla cultura e turismo del luglio scorso (il cosiddetto “Art Bonus”) che introduce il Programma Italia 2019, pensato proprio per valorizzare i dossier culturali delle città candidate e consentire loro di concorrere al titolo nazionale. Ben lontano da essere un “premio di consolazione”, è piuttosto il riconoscimento del lavoro fatto, e soprattutto il convincimento che si può seguire una strategia di sviluppo diversa, basata sull’ambiente, sull’istruzione, sulla cultura. Essere competitivi in Europa è anche questo, e a noi non manca la materia prima. Si apre un’altra gara per il titolo italiano, e se i frutti saranno quelli prodotti dalla competizione europea, sarà una bella gara. 

Di seguito il testo della norma contenuta nell’art. 7 della legge n. 175 del 30 luglio 2014 in materia di interventi sul turismo e cultura
Art. 7

(Piano strategico Grandi Progetti Beni  culturali  e  altre  misure urgenti per il patrimonio e le attivita’ culturali)

3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e  attivita’  di

valorizzazione e  fruizione  del  patrimonio  culturale  materiale  e

immateriale italiano,  anche  attraverso  forme  di  confronto  e  di

competizione tra le  diverse  realta’  territoriali,  promuovendo  la

crescita del turismo e dei relativi  investimenti,  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dei

beni e delle attivita’ culturali e del turismo, previa intesa in sede

di Conferenza unificata di cui  agli  articoli  8  e  9  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  e’

adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione  del  presente  decreto,  il  «Programma  Italia

2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo

Stato, le regioni e gli enti locali, il  patrimonio  progettuale  dei

dossier di candidatura delle citta’ a «Capitale europea della cultura

2019». Il «Programma Italia  2019»  individua,  secondo  principi  di

trasparenza e pubblicita’, anche tramite portale  web,  per  ciascuna

delle  azioni  proposte,  l’adeguata  copertura  finanziaria,   anche

attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell’Unione

europea per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalita’ di cui al

primo periodo, il Consiglio dei ministri  conferisce  annualmente  il

titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una  citta’  italiana,

sulla base di un’apposita procedura di selezione definita con decreto

del Ministro dei beni e delle  attivita’  culturali  e  del  turismo,

previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del

percorso di individuazione della citta’  italiana  «Capitale  europea

della cultura 2019». I progetti  presentati  dalla  citta’  designata

«Capitale  italiana  della  cultura»  al  fine  di  incrementare   la

fruizione del patrimonio  culturale  materiale  e  immateriale  hanno

natura strategica di rilievo  nazionale  ai  sensi  dell’art.  4  del

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere

sulla quota nazionale del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,

programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge  27

dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per  ciascuno

degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro  dei

beni e delle attivita’ culturali e del turismo  propone  al  Comitato

interministeriale per la  programmazione  economica  i  programmi  da

finanziare con le  risorse  del  medesimo  Fondo,  nel  limite  delle

risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  In  ogni  caso,  gli

investimenti connessi  alla  realizzazione  dei  progetti  presentati

dalla citta’ designata «Capitale italiana della cultura»,  finanziati

a valere sulla quota  nazionale  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la

coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo  rilevante  ai

fini del rispetto del patto di stabilita’ interno degli enti pubblici

territoriali.