Come chiesto dalle istituzioni locali e dalle associazioni delle imprese agricole, l’inclusione dei territori colpiti dalla tromba d’aria e dalla grandinata del 30 aprile u.s. è contemplata dalla seguente modifica del comma 1 (proposta da molti gruppi parlamentari):
“…Fermo restando l’ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Modena già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena, colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 e in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013, n. 83, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2012 , concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni e alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al presente comma”.
Il comma 3 è stato modificato come segue (la parte in grassetto) approvando un emendamento PD:
“Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall’ articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 , del Presidente e dell’amministrazione della provincia di Modena, nonché dell’amministrazione della regione Emilia-Romagna, oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell’articolo 3- bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”.
Da questa modifica, che permette di utilizzare il personale assunto per affrontare l’emergenza terremoto anche per fare fronte alle incombenze derivante dall’alluvione, la Ragioneria dello Stato ha fatto espungere le parole ” eventualmente prorogando i rapporti contrattuali in essere”, che in Commissione Ambiente avevamo già approvato. Abbiamo contestato questa valutazione, anche perché le risorse sono quelle a disposizione della contabilità speciale del Commissario Errani, ma non c’è stato nulla da fare.
Dopo il comma 3, è stato inserito il seguente comma aggiuntivo, su proposta del PD, con il quale si proroga il rapporto con Fintecnica per il supporto alle attività tecnico-ingegneristiche per la ricostruzione post-sisma:
3-bis. 83, Dopo il comma 14 dell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 134, è aggiunto il convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. seguente:
«14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016, provvedendo ai relativi oneri nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122»
La Ragioneria dello Stato ci ha fatto modificare l’emendamento, già accolto dalla Commissione Ambiente, che prevede l’applicazione del decreto legislativo 102 alle imprese agricole (agevolazioni fiscali), come richiesto dalle rappresentanze delle stesse imprese, facendoci togliere la seguente indicazione ” per un massimo di quarantotto mesi, elevabili a sessanta mesi nel caso di aziende agricole colpite ripetutamente dagli eventi calamitosi indicati nel presente articolo”. Pertanto il nuovo comma 5bis risulta essere il seguente:
“Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi previsti dal presente articolo, possono accedere ai benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004 , n. 102, secondo criteri e modalità stabiliti dal suddetto decreto n. 102 del 2004”.
Sempre dalle associazioni delle imprese agricole ci era stato chiesto di integrare il decreto prevedendo un indennizzo al reddito d’impresa: dalla Ragioneria dello Stato è venuto un diniego molto deciso: pertanto, abbiamo proceduto integrando il comma 7, là dove prevede che possano essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell’operatività delle attività economiche con le seguenti parole:
“con particolare riguardo alle imprese agricole”.
Dopo il comma 7 sono stati inseriti i nuovi commi 7bis e 7ter con l’approvazione dell’emendamento Ferraresi sui mutui dei privati: anche il PD aveva presentato un proprio emendamento, ma abbiamo deciso di convergere su quello di Ferraresi:
7-bis. All’articolo 3 comma 2-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, 50, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti che abbiano n. residenza o sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui ai commi 1 e 1- bis, nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n.122, nonché dei comuni di cui all’articolo 67- septies del decreto-legge n. 83 del 2012 134 del 2012, che siano titolari di convertito, con modificazioni dalla legge n. mutui ipotecari o chirografari relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, agibilità o abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell’ intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario»
7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)74, i maggiori interessi , del decreto-legge 6 giugno 2012, n. maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all’articolo 3- bis 95, convertito, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 135. Il Commissario delegato, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. con proprio provvedimento e d’intesa con l’Associazione bancaria italiana (AGI), definisce i criteri e le modalità attuativi del presente provvedimento.
Con l’approvazione di un emendamento PD, riformulato, sono escluse dal patto di stabilità dei comuni le risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni private. Si tratta del comma 8bis:
Per l’anno 2014 è disposta l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi per un importo massimo complessivo nel medesimo anno 2014 di 5 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, 154, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 189, e successive convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. modificazioni.
L’annullamento dell’incremento dei premi INAIL per le imprese colpite dal terremoto è stato previsto al nuovo comma 9bis grazie all’approvazione di emendamento del PD:
Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell’applicazione della riduzione di cui all’ articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147 , non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro.
Quello che segue è l’ormai famoso comma 9ter, che dispone la proroga di 12 mesi, a domanda, per il pagamento della prima rata del mutuo per le imprese (da un emendamento PD):
“I soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all’articolo 3- bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 , possono richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3- bis, comma 1, per un periodo non superiore a dodici mesi. Ai relativi oneri, pari a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all’ articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 , e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati
Su sollecitazione del relatore Bratti, è stato inserito questo nuovo comma 9quinquies, che dispone una proroga di un anno, per chi è stato colpito dal terremoto, di godere degli sgravi fiscali previsti sulla prima casa:
I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II- bis) dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 131, nonché alla lettera 26 aprile 1986, n. b) del comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del 917, sono prorogati fino al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ; agosto 2012, n. 122.”
Facendo tesoro dell’esperienza del terremoto, abbiamo previsto – grazie all’approvazione di un emendamento PD – che indennizzi, risarcimenti e contributi non concorrono alla formazione IRPEF E IRAP. È il comma 9sexies:
“Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d’aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012 , concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.”
Gli ultimi 2 commi aggiuntivi all’art.1 derivano da una proposta avanzata da reteImpreseItalia (e trasformata in emendamento PD) affinché le imprese, al fine di ottenere il previsto credito di imposta, possano documentare il danno avuto tramite gli atti in loro possesso:
9-septies. All’articolo 67-octies 83, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «ricevendone verificazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all’autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito»;
2) le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
b) al comma 1-bis, le parole: «di cui all’articolo 3, comma 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 3, commi 8, 8- bis e 10.»
9-octies. In attuazione del comma 9-bis, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a integrazione e modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013.
Con l’approvazione di un altro emendamento PD è stato inserito un aggiuntivo articolo 1bis, che prevede la cassa integrazione in deroga per le imprese alluvionate:
1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell’alluvione del 17 e 19 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziate dall’ articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, come ripartite ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75719 del 17 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013.
Non tutte le questioni poste sono state accolte positivamente (restano, ad esempio, in sospeso: la definizione delle Zone franche urbane; l’esclusione degli indennizzi assicurativi dal patto di stabilità dei comuni; l’allentamento, per i comuni, dei vincoli per spese di personale) ma credo che l’elenco degli emendamenti approvati dimostri che diversi passi avanti sono stato compiuti, con il concorso di tutti.