Il ministero dell’istruzione ha inviato alle scuole i nuovi moduli per i contratti di supplenza con una nota emanata il 5 febbraio scorso (939). Ma il nuovo formulario rischia di ingenerare caos circa le disposizioni sulla monetizzazione delle ferie. I moduli, infatti, recano la seguente dicitura da inserire in tutti i nuovi contratti: «La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel contratto».
Ma questa clausola non tiene conto del fatto che i contratti cui fa riferimento la nota ministeriale non consentono di fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche (luglio e agosto). La nota, infatti, reca i moduli per stipulare i contratti di supplenza breve, quelli fino a nomina dell’avente diritto e quelli sulle disponibilità che insorgono dopo il 31 dicembre (dunque con termine non oltre il 30 giugno). E dunque, in assenza di disposizioni precise da parte dell’amministrazione centrale, è molto probabile che i dirigenti scolastici adotteranno interpretazioni non uniformi. Tanto più che la normativa di riferimento sulla limitazione del diritto alla monetizzazione delle ferie è piuttosto complessa. Specialmente per quanto riguarda i periodi di vigenza. Ciò è dovuto al fatto che l’articolo 5 comma del decreto legge 95/2012, nel prevedere il divieto di monetizzazione, in prima battuta non aveva previsto eccezioni. E quindi, nel periodo che va dal 7 luglio scorso fino al 31 dicembre 2012, stando alla lettera della norma, il diritto alla monetizzazione è cessato del tutto.
Anche se la Funzione pubblica era già intervenuta l’8 ottobre scorso, per spiegare che quando le ferie non possono essere fruite per cause di forza maggiore, l’indennità avrebbe dovuto comunque essere versata. Dal 1° gennaio, però, è entrata in vigore una nuova versione del comma 8 dell’articolo 5, che introduce una deroga in favore del «personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche».
La novella prevede, infatti, che la monetizzazione spetta, in forma ridotta, «limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Ma le nuove disposizioni, pur essendo entrate in vigore il 1 gennaio scorso, non dovrebbero applicarsi prima del 1° settembre prossimo. Perché la novella prevede la disapplicazione del trattamento più favorevole previsto nel contratto solo a partire dal 1 settembre 2013 (art. 1, comma 56, della legge 228/2012). Pertanto, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 agosto di quest’anno dovrebbero ancora trovare applicazioni le disposizioni contrattuali. In particolare, dovrebbe continuare ad essere applicato il comma 15, dell’art. 13 del contratto, che prevede la monetizzazione all’atto della cessazione, in caso di mancata fruizione delle ferie. E il comma 2, dell’art. 19 che lo prevede in modo particolare per i precari. Resta il fatto, però, che per giungere a queste conclusioni è necessario mettere in relazione più norme. E quindi, per fugare dubbi e, soprattutto, per prevenire l’insorgenza di interpretazioni in contrasto che potrebbero alimentare il contenzioso, sarebbe opportuno che l’amministrazione centrale intervenisse con un chiarimento. Così da assicurare l’uniforme applicazione delle nuove norme su tutto il territorio nazionale. Nel frattempo la Gilda minaccia di ricorrere al giudice: «Il ministero dell’Istruzione faccia subito un passo indietro sulle ferie non godute dei supplenti o andremo direttamente nelle aule di tribunale per difendere i diritti dei nostri iscritti», denuncia Rino Di Meglio, coordinatore nazionale. Chiedono un passo indiestro anche gli altri sindacati della scuola.
da ItaliaOggi 12.02.13