Due posti di direttore dei servizi generali e amministrativi al prezzo di uno. É questa la novità più importante contenuta nella circolare sull’organico di fatto emessa dal ministero dell’istruzione il 18 luglio scorso (n.6). Nel caso in cui due scuole siano risultate sottodimensionate (con meno di 600 ovvero di 400 alunni, se in deroga) il posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, infatti, potrà essere istituito, in organico di fatto, abbinando due istituzioni scolastiche sottodimensionate. In buona sostanza, dunque, le scuole saranno comunque due, ma il direttore-sga sarà solo uno e dovrà occuparsi di entrambe.
La circolare non parla di reggenza, in ciò lasciando intendere che gli interessati non avranno titolo ad alcuna maggiorazione retributiva, pur svolgendo il doppio del lavoro, rispetto a un dsga applicato ad una sola scuola. E il silenzio del ministero sembrerebbe affondare le radici nell’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, che prevede l’istituto della reggenza solo per gli incarichi dirigenziali. Sebbene la reggenza esista nella prassi anche nel caso dei direttori-sga e che sia regolata anche contrattualmente.
Resta il fatto, però, che la proporzionalità dell’importo della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro si fonda sull’art.36 della Costituzione. E quindi è ragionevole ritenere che la questione non possa essere liquidata semplicemente evitando di parlarne. Oltre tutto l’ipotesi di un dgsa che fa il doppio lavoro e che prende un solo stipendio non vale solo per l’abbinamento di due scuole sottodimensionate. Perchè l’amministrazione ha disposto che: «É possibile, inoltre, assegnare la scuola sottodimensionata a dsga di ruolo, ad integrazione dell’incarico originario nella scuola normodimensionata di titolarità e/o di servizio». Quanto ai criteri procedurali, il ministero ha ipotizzato tre soluzioni.
Nelle province nelle quali l’esubero di direttori dei sga è superiore alle scuole sottodimensionate, i soprannumerari rimarranno nelle scuole nelle quali hanno prestato servizio nell’anno scolastico 2011/2012. Il restante personale rimarrà, invece, a disposizione nell’ambito provinciale e sarà utilizzato secondo i criteri definiti nel contratto sulle utilizzazioni. Contratto che, però, non c’è ancora.
Questa soluzione, però, determinerà un aggravio a livello nazionale che necessiterà di compensazioni. E dunque, nelle province nelle quali l’esubero di personale risulterà inferiore alle scuole sottodimensionate, ai Dsga in esubero, oltre alla propria scuola sottodimensionata sarà attribuita, per abbinamento, un’altra istituzione scolastica sottodimensionata. Ciascuna delle restanti istituzioni scolastiche sottodimensionate sarà affidata a Dsga di ruolo. Infine, nelle province nelle quali non vi sarà esubero, le scuole sottodimensionate saranno affidate, ognuna, a Dsga di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica normodimensionata.
Fin qui le disposizioni contenute nella circolare. Quanto alle disposizioni ipotizzate al tavolo negoziale, va detto che le parti hanno dedicato un intero articolo dell’ipotesi di contratto alla disciplina degli esuberi dei Dsga. In particolare, l’ipotesi di accordo tra le possibilità di ricollocazione pone al primo posto quella dell’utilizzazione nella sede di titolarità dell’anno scolastico 2011/2012 del Dsga soprannumerario per effetto dell’applicazione dell’art. 4 comma 70 della Legge n. 183/2011 in luogo della reggenza. E in più prevede, in subordine, che tali posti siano da ritenersi disponibili per l’utilizzazione di eventuale ulteriore personale in esubero.
da ItaliaOggi 24.07.12