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"Scuola. Pensione ritardata di un anno" da Tuttoscuola

La manovra bis di ferragosto, contenuta nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e, dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, già entrata in vigore da sabato 13, precisa meglio l’operazione “finestra” di cui aveva parlato il ministro Sacconi dopo le decisioni del Consiglio dei Ministri.

Il personale della scuola che matura il requisito per il pensionamento dopo il 31 dicembre prossimo dovrà attendere un anno di più per il pensionamento.

La “finestra” di uscita dal servizio, da sempre prevista per la scuola al 1° settembre dell’anno in cui si matura il diritto a pensione, viene spostata in avanti di un anno.

Per effetto della modifica apportata dal decreto legge, la vecchia disposizione risulta così integrata: Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

La “finestra” avrà l’effetto di far permanere in servizio il personale per un altro anno.

Si salvano dalla “finestra” coloro che il requisito al pensionamento (si presume per limite di età o di servizio) lo maturano entro il 31 dicembre 2011.

14.08.11

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I neo pensionati incasseranno tra due anni la buonuscita
Primi effetti della manobra bis di ferragosto (decreto legge 138/2011), da Tuttoscuola 14.08.11

Il decreto legge 138/2011 relativo alla manovra bis di ferragosto introduce una duplice modifica alla decorrenza per l’incasso della liquidazione finale (buonuscita/trattamento di fine rapporto) per i dipendenti pubblici collocati in pensione, compresi quelli della scuola, per i quali ultimi la norma riserva una sgradita sorpresa.

Per effetto della modifica, vi sarà il rinvio dell’incasso della liquidazione finale in forma differenziata in base al modo con cui si viene collocati riposo.

Se il pensionamento avviene per raggiunti limiti di età (65 anni) o di servizio (40 anni), il rinvio è di sei mesi; se invece il pensionamento avviene a domanda per anzianità (almeno 60 anni di età con un minimo di 35 anni di servizio in modo da raggiungere quota 96) il rinvio sarà di due anni.

La sorpresa di cui dicevamo riguarda la decorrenza di applicazione di questo duplice rinvio: il decreto legge ne prevede la decorrenza immediata e, quindi, ne dispone tutti gli effetti di rinvio dal prossimo settembre per il personale scolastico.

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