Il PD ha presentato un disegno di legge per risolvere l’emergenza rifiuti in Campania. Bersani: “Ci prendiamo la responsabilità come partito dell’opposizione di fare quello che un Governo decente si sarebbe dovuto preoccupare di fare”. Bianchi: “Siamo di fronte alla totale assenza di provvedimenti concreti e immediati da parte di governo, regione e province. “Di fronte alla totale impotenza del Governo a fronteggiare un’emergenza conclamata – ha dichiarato il leader democratico – presentiamo un testo di ddl che chiediamo al Governo di trasformare in decreto per intervenire sul drammatico tema dei rifiuti in Campania”.
“Ci prendiamo la responsabilità come partito dell’opposizione di fare quello che un Governo decente si sarebbe dovuto preoccupare di fare. È incredibile che davanti a una situazione di questo genere siano rimasti con le mani in mano dopo avere venduto miracoli a iosa”, ha continuato Bersani.
“Noi ci siamo occupati della questione dei rifiuti a Napoli e in Campania, di fronte a una totale impotenza del governo e della catena di comando su questa partita a fronteggiare un’emergenza che è ormai più che conclamata. Dunque siamo qui a presentare, come si conviene a un partito di opposizione, un disegno di legge che chiediamo che il governo trasformi in decreto per intervenire sul tema drammatico”.
Il Pd aveva già presentato a novembre “una proposta per mandare il sistema nella logica dell’ordinario. “A noi non piace la logica dell’emergenza che pure inseriamo in questo provvedimento, ma l’idea si è rivelata impossibile per la totale assenza di iniziativa in particolare della regione Campania”.
Per questo “ora indichiamo una procedura d’emergenza che tuttavia mette dei paletti sia temporali sia in termini di assunzione di responsabilità da parte della Regione Campania e determina un meccanismo di solidarietà attiva da parte delle altre Regioni. Anche idee generose di soluzione del problemi se rimangono nel ristretto ambito urbano sono di scarsa fattibilità”, ha concluso Bersani.
“Ancora una volta siamo di fronte alla totale assenza di provvedimenti concreti e immediati da parte delle istituzioni competenti, governo regione e province, a fronte di una emergenza che diventa sempre più drammatica nella città di Napoli e nella provincia, con rischi per la salute dei cittadini e un danno evidente alla dignità del paese”. Così Stella Bianchi, responsabile ambiente Pd, che ha sottolineato che “questo sì è il momento di un decreto legge che ha tutti i requisiti di necessità e urgenza ed è la proposta che il Pd chiede al governo di raccogliere: dichiarazione dello stato di emergenza per un periodo limitato fino a dicembre 2011, in vista di un piano regionale che porti all’autosufficienza della regione Campania, per costruire ora le condizioni per una solidarietà attiva e un impegno di tutte le regioni italiane e per accelerare la realizzazione di un piano regionale per le discariche che ancora manca. Insieme a questo, sblocco immediato dei finanziamenti già previsti a valere sui fondi Fas per rafforzare in particolare la raccolta differenziata e competenze ai comuni per il rientro nella gestione ordinaria”.
Il progetto del Pd prevede che il decreto fissi “sei mesi di stato di emergenza fino alla fine del 2011” e in questo lasso di tempo- ha illustrato il parlamentare Fulvio Buonavitacola – saranno “regolati i trasporti extra regione” dei rifiuti.
Ma siccome “non si può chiedere alle regioni di avere una solidarietà attiva se non si dimostra di volere chiarezza” nella gestione dell’emergenza, il Pd chiede che “il presidente della Regione Campania sia inchiodato alle proprie responsabilità con poteri sostitutivi immediati da parte del ministro dell’Ambiente”, e che si programmi il “rientro nella gestione ordinaria delle competenze ai comuni. In questi sei mesi, inoltre, occorre individuare le discariche in Campania”.
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Art.1 – Dichiarazione di emergenza
Allo scopo di garantire l’ adozione urgente di idonee misure volte ad affrontare la gravissima situazione che si è determinata nella regione Campania, anche sotto il profilo igienico-sanitario, a causa dell’accumulo di ingenti quantitativi di rifiuti in siti di stoccaggio, impianti di trattamento e luoghi pubblici e’ rinnovata, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, la dichiarazione dello stato di emergenza nella gestione dei rifiuti nella Regione Campania fino alla data del 31 dicembre 2011. Con la presente legge sono disciplinati gli interventi urgenti per il superamento dello stato di emergenza ed alcune misure per favorire l’attuazione di un Piano di gestione del ciclo dei rifiuti nel rispetto del principio di autosufficienza funzionale in ambito regionale.
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in conseguenza della dichiarazione di cui al comma 1, sono definiti i compiti della Unità operativa di cui all’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, i cui oneri di funzionamento cedono a carico del Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze.
L’Unità Operativa, nel periodo di emergenza di cui al comma 1 , oltre alle funzioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26 e ferme restando le competenze in capo agli organi di cui al successivo articolo 3, assume le competenze in materia di coordinamento e gestione dei flussi dei rifiuti avviati a smaltimento in ambito provinciale, interprovinciale ed interregionale.
Art. 2- Conferimenti extraregionali
Entro 10 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove una seduta straordinaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata, anche sulla scorta delle intese già intercorse, all’approvazione di un Accordo quadro interregionale che impegni tutte le regioni italiane per il superamento dello stato di emergenza dichiarato all’art. 1, mediante lo smaltimento in ambito extraregionale dei rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento intermedio-Stir operanti in Regione Campania.
L’Accordo quadro di cui al comma 1 definisce:
a) l’entita’ di rifiuti conferibili, distinti fra i siti ricadenti nei territori delle diverse Regioni , limitatamente alla durata della fase emergenziale per il periodo di vigenza della dichiarazione di cui al precedente articolo 1;
b) un Protocollo standard cui dovranno uniformarsi, anche a modifica delle intese già’ intercorse, i singoli Accordi operativi fra la Regione Campania e le altre regioni italiane, contenente, tra l’altro, le norme tecniche sulle modalità di controllo e trasporto dei rifiuti conferibili, ai fini di tutela ambientale dei territori interessati dai previsti flussi e conferimenti;
c) le misure di compensazione ambientale in favore dei territori sub b).
Entro 7 giorni successivi all’approvazione dell’Accordo quadro di cui al comma 1, la Unita’ Operativa del Dipartimento della Protezione civile di cui all’art. 2 della legge 26/2010, sentita la Regione Campania, provvede a ripartire l’entità di cui al comma 2 della precedente lettera a) fra le diverse province della Regione Campania, in ragione del prevedibile fabbisogno di conferimento fino alla data del 31 dicembre 2011 e che non puo’ essere soddisfatto con l’utilizzo delle discariche operative in ambito regionale.
Art. 3- Discariche in ambito regionale
Al fine di garantire che in regione Campania, alla scadenza della fase emergenziale dichiarata dal precedente articolo 1, i conferimenti in discarica avvengano con esclusivo ricorso all’utilizzo di siti attrezzati in ambito regionale, in deroga ad ogni altra disposizione precedente in materia, il Presidente della Regione Campania individua i siti da attrezzare a discarica idonei a soddisfare il fabbisogno di conferimento in ambito regionale, da stimarsi su base previsionale triennale 2012-2014, avuto riguardo alle previsioni d’incremento della raccolta differenziata e delle dotazioni impiantistiche esistenti e/o attivabili nel predetto arco temporale.
L’individuazione dei siti di cui al comma 1 è disposta entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in conformità alle vigenti norme ambientali di cui al decreto legislativo n. 36/2003, anche secondo criteri di perequazione ambientale fra territori, in considerazione dei carichi ambientali già sostenuti. A tale scopo sono utilizzate in via prioritaria , in attuazione della disposizione di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 1 del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito con modifica nella legge 24/01/ 2011 n. 1, nel rispetto della normativa ambientale di settore, le cave abbandonate e dismesse, individuate dal Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) approvato con Ordinanza del Commissario ad Acta n. 11 del 7 luglio 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 19 giugno 2006.
Ove il Presidente della Regione non adempia a quanto previsto dal precedente comma 2, in via surrogatoria ed entro 15 giorni dalla scadenza del termine di adempimento, provvede il Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
Gli organi che agiscono nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo si avvalgono delle procedure in deroga di cui all’art. 9 comma 5 del d.l. n. 90/2008, convertito nella legge n. 123/2008, nonché, per l’esecuzione urgente degli interventi di sistemazione dei siti, delle deroghe a tal fine occorrenti fra quelle indicate dall’art. 18 del d.l. n. 90/2008, convertito nella legge 123/2008. Gli atti d’individuazione dei siti precisano contestualmente gli interventi di compensazione ambientale in favore degli Enti locali interessati, da inserire in apposito atto aggiuntivo all’Accordo di programma di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 1/2011, la cui dotazione finanziaria e’ allo scopo aumentata in misura di 30 milioni di euro con le medesime modalità’ di copertura ivi previste.
Art. 4- Competenze dei Comuni
In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, nonché in conformità a quanto previsto dal d. Lgs. 152/2006 e dalla legge regionale n. 4/2007, come modificata dall’art. 1 comma 68 della legge regionale n. 2/2010, i Comuni della Regione Campania esercitano le funzioni inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresa la riscossione delle relativa tariffa. E’ in facoltà dei Comuni esercitare le rispettive funzioni in forma associata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, ovvero di promuovere la conclusione di Accordi ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 con gli enti istituzionali sovraordinati, per l’esercizio di funzioni d’interesse sovra comunale.
In situazioni di gravi e perduranti criticità nell’afflusso dei rifiuti agli impianti Stir, per il tempo occorrente al ripristino del regolare funzionamento di detti impianti, i Comuni della regione, nell’osservanza delle prescrizioni tecniche indicate nel protocollo standard di cui al precedente art. 2 lett. b), sono autorizzati a conferire direttamente rifiuti urbani non pericolosi presso altri impianti di trattamento che risultino muniti delle prescritte autorizzazioni regionali ai sensi delle vigenti norme ambientali.
Art. 5- Dotazioni finanziarie
In deroga alle procedure di rimodulazione dei fondi Fas, il finanziamento di 150 milioni di euro previsto dal comma 3 dell’art. 1 della legge 1/2011 e’ utilizzabile ad horas dalla Regione Campania per essere destinato:
a) in misura di 30 milioni di euro, per studi preliminari, progettazione e sistemazione dei siti di discarica di cui al precedente art.3;
b) in misura di 20 milioni di euro, per studi preliminari, progettazione e lavori di realizzazione, anche di completamento e/o ampliamento di impianti di compostaggio in ambito regionale, con priorità per interventi con cofinanziamento di capitale privato mediante utilizzo delle vigenti norme in materia di finanza di progetto ;
c) in misura di 100 milioni di euro, per l’incremento della raccolta differenziata da parte dei Comuni della Regione Campania.
La destinazione dei fondi di cui alla lettera c) e’ disposta dalla Regione in favore dei Comuni impegnati nella raccolta differenziata, con erogazione di un contributo in misura analoga a quella già prevista dal comma 3 dell’art. 3 dell’ O.P.C.M. 14 dicembre 2005, n.3479, pari ad euro 0,40/kilogrammo-organico.
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