Il decreto sviluppo interviene sui controlli amministrativi, non solo fiscali, operati da qualsiasi amministrazione, centrale e locale. Il tema della semplificazione dei controlli è molto caro alle imprese e l’intento del governo è ovviamente condivisibile, purché non vada a detrimento del rispetto delle regole. La norma però presenta difficoltà sia interpretative che di attuazione, affronta più la coda che la testa del problema e il suo impatto sulla crescita rischia di essere così incerto da sollevare dubbi sulla sua collocazione in un decreto con carattere di urgenza.
Il 19 aprile, nell’audizione alla Camera sul Documento economico e finanziario, Giulio Tremonti aveva annunciato l’intenzione del governo di interrompere ”l’oppressione” sulle imprese fatta di controlli che ”hanno un costo”, fanno ”perdere tempo” e a volte portano a un ”meccanismo di corruzione”.
Il tema è molto caro alle imprese e l’intento del governo è ovviamente condivisibile, purché non vada a detrimento del rispetto delle regole. La norma deputata al perseguimento di questo obiettivo, inserita nello schema di decreto legge sullo sviluppo (articolo 7: “semplificazione fiscale”), solleva problemi sia interpretativi che di attuazione, affronta più la coda che la testa della questione (i controlli ex post più che i vari tipi e livelli di regolazione ex ante, solo in parte trattati all’articolo 6) e il suo impatto sulla crescita rischia di essere così incerto da suscita dubbi sulla sua collocazione in un decreto con carattere di urgenza.
UN CONTROLLO UNIFICATO E SEMESTRALE
La norma in questione riguarda i controlli amministrativi, non solo fiscali, operati da qualsiasi amministrazione, centrale e locale, in forma di accesso, in cui cioè il controllore si reca materialmente presso l’impresa da controllare.
Si dispone che questi tipi di controllo, per quanto riguarda le piccole e medie imprese:
– siano unificati, il che richiede che i vari enti e istituzioni deputati programmino i controlli, si coordinino e si scambino informazioni;
– possano essere operati al massimo con cadenza semestrale, vale a dire non più di un controllo, unificato, ogni sei mesi;
– non possano durare più di 15 giorni.
In caso di violazione, non è specificato se l’atto diventi nullo, ma si precisa che esso costituisce illecito disciplinare a carico dei dipendenti pubblici che lo hanno adottato.
L’ATTUAZIONE DELLA NORMA
Il ministro dell’Economia ha garantito, in conferenza stampa, che questo decreto è un virtuoso esempio di “legge che si legge”, e cioè di legge che contiene al suo interno la spiegazione e l’interpretazione delle norme proposte. Abbiamo letto con fiducia e speranza, ma il quadro ci è parso incerto e molti sono i quesiti e dubbi aperti.
1. Alivello statale, e con esclusivo riferimento alle materie fiscali e previdenziali, il coordinamento fra Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Inps sarà disciplinato da un apposito decreto del Mef, adottato di concerto con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Sarebbe necessario sapere quali sono i termini del decreto attuativo e i suoi principali contenuti.
2. Alivello substatale, il coordinamento fra le amministrazioni locali “comprese le Forze di polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate” è affidato allo Sportello unico per le attività produttive (Suap), dove esiste, oppure alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente sul territorio. Il Suap, nonostante sia un progetto ormai più che decennale, la cui istituzione è divenuta obbligatoria con decreto legge 112 del 2008, non è ancora presente in tutti i comuni. Prima ancora di decollare sarebbe gravato di oneri nuovi e non propri. Il decreto non specifica con quali strumenti, con quali competenze, con quali risorse ed entro quali tempi lo Sportello unico (o la Camera di commercio) dovrà attuare il coordinamento, che richiede anche che i sistemi informativi e le banche dati dei diversi enti coinvolti dialoghino fra di loro.
3. Se l’accesso presso l’impresa deve essere unico, nell’arco dei sei mesi, come avviene il coordinamento fra il livello nazionale e quello locale? Il richiamo all’articolo 117 della Costituzione è sufficiente a evitare conflitti di competenze fra Stato e enti decentrati?
4. Il vincolo sul controllo semestrale sarà subito operativo, anche prima che si sia concretizzato l’auspicato coordinamento tra enti e istituzioni locali e centrali? In questo caso potrebbe generarsi una situazione caotica: l’impresa alla cui porta busserà l’Inps, che sospetta la presenza di lavoratori non in regala dal punto di vista contributivo, potrà non aprire perché ha già subito la visita della Guardia di finanza? (Potrà cioè dire nelle parole del ministro “non rompete più di tanto”?)
Nel caso di controlli plurimi entro l’arco dei sei mesi, scatteranno da subito i provvedimenti di illecito disciplinare per i soggetti delle amministrazioni pubbliche coinvolti? Non potrebbe, questa incertezza, determinare un blocco dei controlli?
5. Sono previste molte eccezioni. È fatta salva la possibilità di accesso in materia di “repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” o “funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica” ovvero, a quanto si intende, per tutti i controlli (per esempio, ambientali, fiscali, previdenziali), purché “decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza”. Si tratta di eccezioni, da un lato, così ampie da potere annullare l’efficacia della norma, dall’altro, così vaghe da lasciare considerevoli margini di incertezza interpretativa.
6. Ancora non è disponibile la relazione tecnica, ma al massimo conterrà gli effetti della norma sui saldi della pubblica amministrazione. Sarebbe invece necessario avere non solo la valutazione dei tempi, di cui si è detto, ma anche quella dei benefici lordi e netti che ci si attende da queste operazioni di semplificazione.
Senza queste precisazioni il dettato del decreto legge rischia, finito l’effetto annuncio, di arenarsi, con impatto nullo sulla crescita, o persino potenzialmente negativo, se prevalessero l’incertezza, il blocco dei controlli e una diffusa sensazione che la norma consente di allentare il rigore nel rispetto delle regole.
da lavoce.info