Tre articoli per far entrare per legge le donne nei consigli d’amministrazione delle società quotate. Il Senato ha approvato in sede redigente, il ddl che prevede l’introduzione di un quinto di donne nei consigli di amministrazione e negli organi di controllo delle società quotate e delle controllate pubbliche non quotate nel primo mandato compreso tra il 2012 e il 2015. Quote rosa che andranno a regime con una percentuale di presenze femminili nei board delle società pari a un terzo nel secondo mandato tra il 2015 e il 2018.
Ora il provvedimento torna in terza lettura alla Camera che lo aveva approvato in prima lettura il 2 dicembre 2010. L’entrata in vigore delle norme è slittata a dodici mesi (e non più sei come prevedeva il testo Camera) dall’approvazione della legge. In caso di inadempienza ci sarà una diffida della Consob a reintegrare il cda o i collegi entro quattro mesi. Nuova diffida a reintegrare entro tre mesi in caso di ulteriori inadempienze. A questo punto per chi non si adegua è prevista la decadenza del consiglio d’amministrazione o degli organi di controllo. E si pagano forti sanzioni pecuniarie: da 100mila a un milione di euro per i cda e da 20mila a 200mila per i collegi sindacali. Ecco, articolo per articolo, il contenuto del provvedimento
Decorrenza (articolo 2). Le disposizioni della legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo a un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato per il primo mandato una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.
Equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate (articolo 1). Viene inserito il comma 1-ter all’articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Dlgs 58/1998) con lo scopo di bilanciare la rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati. Lo statuto dovrà prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere si9a effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio fra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.
Questo criterio si applica per tre mandati consecutivi. Se il consiglio d’amministrazione non rispetta questo riparto la Consob diffida la società interessata perché si adegui entro 4 mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100mila a un milione di euro (in base a criteri che saranno stabiliti da un regolamento) e fissa un nuovo termine di tre mesi per adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto alla nuova diffida i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto dovrà disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato per garantire il criterio di riparto fissato dal comma.
La Consob dovrà adottare un regolamento in materia di quota di genere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni. Le disposizioni si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico. Le norme si applicano qualora il consiglio di amministrazione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre. L’atto costitutivo delle società stabilisce che il riparto dei membri sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale.
Il criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Se la composizione del collegio sindacale non rispetta questo criterio la Consob diffida la società affinché si adegui entro 4 mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 20mila a 200mila euro e fissa un nuovo termine di 3 mesi per l’adempimento. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto alla diffida i componenti eletti decadono dalla carica: La Consob deve adottare regolamento entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni. L’applicazione del comma 1-bis si applica anche al consiglio di sorveglianza (previsto dal modello dualistico).
Società a controllo pubblico (articolo 3). Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società costituite in Italia controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, non quotate nei mercati regolamentati. Un regolamento da adottate entro due mesi dall’entrata in vigore della legge stabilirà termini e modalità di attuazione dell’articolo per disciplinare uniformemente tutte le società interessate, per definire la vigilanza sull’applicazione, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.
Il Sole 24 Ore 16.03.11