Cinque domande e cinque risposte per capire l’ultima tempesta giudiziaria sul Cavaliere e le sue possibili conseguenze: le accuse, la difesa, i tempi dell’eventuale processo. E, naturalmente, la politica. “Il Giornale” di famiglia ha già deciso: l’inchiesta è una «mignottata» basata su «chiacchiere», e comunque «le bombe su Silvio non scoppiano mai», sono «solo petardi mediatici». Una linea non molto diversa da quella tenuta sabato sera dal Tg1, che ha dato la notizia dell’indagine sul premier dopo lunghi servizi sulla Tunisia, sul voto a Mirafiori e sulla stella a cinque punte dipinta su un muro a Viareggio, facendo poi ascoltare per vari minuti solo la versione del premier, un audio preso di peso dal sito dei Promotori della Libertà.
Ma aldilà della propaganda, in che cosa consiste veramente la nuova inchiesta giudiziaria di Milano sul Cavaliere e che conseguenze può avere, sia giudiziarie sia politiche? Cerchiamo di capirlo basandoci su quello che si è appreso finora, attraverso cinque domande e altrettante risposte.
1. Di che cosa è accusato Berlusconi?
I reati ipotizzati sono due. Il primo è la violazione della legge numero 38 del 2006: «Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164».
Non dunque “favoreggiamento” né “sfruttamento” della prostituzione minorile, come alcuni giornali hanno scritto, ma semplicemente atti sessuali “prezzolati” con minori. Si tratta di una legge bipartisan, voluta quindi anche dai berlusconiani, che al tempo della sua approvazione erano maggioranza di governo. In particolare, l’articolo in questione fu rivendicato durante la discussione parlamentare, il 3 maggio 2005, dall’allora ministro per le Pari Opportunità Stefania Prestigiacomo: «Particolarmente significativo è l’articolo 1 che prevede l’incriminazione di colui che compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di danaro o di altra utilità economica. Si tratta di una disposizione contenuta originariamente in un altro disegno di legge governativo, quello contenente misure contro la prostituzione, che ha costituito oggetto di un emendamento governativo al presente provvedimento».
Il secondo reato di cui è accusato Berlusconi è concussione, articolo 317 del codice penale nella sua formulazione approvata con la legge 26 aprile 1990: «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».
Nel caso dell’inchiesta in questione, si riferisce alla telefonata alla Questura di Milano del 27 maggio scorso con cui, secondo l’accusa, la polizia sarebbe stata indotta a liberare Ruby prima che fosse conclusa la procedura di identificazione e ad affidarla immediatamente a un “delegato” di Berlusconi (Nicole Minetti) in contrasto con quanto stabilito dal giudice dei minori che ne aveva stabilimento l’inserimento in una comunità.
La concussione contestata sarebbe “per induzione” e non “per costrizione”: Berlusconi non avrebbe ordinato formalmente di rilasciare la minore e di affidarla alla Minetti ma avrebbe fatto leva sul proprio ruolo e sulla propria qualità di Presidente del consiglio per influenzare indebitamente le forze dell’ordine, anche mentendo sull’identità della ragazza («è la nipote di Mubarak»).
2. Su che cosa si basa l’accusa?
Le circa 300 pagine scritte dai tre Pm che conducono l’indagine (Boccassini, Forno e Sangermano) sono, nella loro interezza, a disposizione soltanto della procura stessa e della difesa del premier.
Quello che dunque si sa è basato solo su indiscrezioni giornalistiche secondo le quali le accuse si fonderebbero sull’incrocio tra intercettazioni telefoniche, tabulati telefonici, localizzazione delle ragazze in una certa data grazie alla celle telefoniche a cui era agganciato il loro cellulare, analisi di file video e fotografici trovati nel computer di Ruby (e forse di altre ragazze), oltre agli esiti di alcune perquisizioni a diverse ragazze (inclusa la stessa Ruby) e ad alcune testimonianze dirette (anche di ragazze che hanno partecipato ai festini) acquisite dalla magistratura attraverso interrogatori. Le intercettazioni non sono state fatte su utenze di Silvio Berlusconi (essendo parlamentare, questo è vietato) ma su quelle di altre persone (coimputati e possibili testimoni).
Incrociando questi e altri elementi, i Pm sarebbero giunti alla conclusione che Berlusconi avrebbe commesso i due reati in questione in tempi diversi.
I rapporti sessuali con la minorenne Ruby sarebbero avvenuti, secondo il comunicato della procura «dal febbraio al maggio 2010», quindi con una certa continuità e in modo non occasionale. In particolare nel mirino degli inquirenti ci sarebbero le festività di primavera dell’anno scorso: tra il 4 e il 5 aprile (Pasqua), tra il 24 e il 26 aprile 2010 (Liberazione) e il 1° maggio.
La concussione sarebbe invece avvenuta il 27 e 28 maggio 2010, cioè nella notte in cui Karima El Mahroug detta Ruby finì in questura per essere poi liberata e affidata a Nicole Minetti.
Per l’ipotizzato reato di concussione, la procura ha raccolto diverse testimonianze su quanto avvenuto quella notte e ha acquisito le registrazioni delle telefonate fatte quella sera dai poliziotti che furono convinti a liberare la minorenne, accusata di furto.
3. Qual è la linea difensiva?
Gli avvocati del premier contestano tutto, a partire dalla liceità stessa dell’indagine penale aperta dalla procura di Milano. Infatti, dice Ghedini, per l’ipotizzato reato di prostituzione minorile dovrebbe essere competente la procura di Monza e non quella di Milano, perché i fatti si sarebbero svolti nella villa di Arcore.
La procura tuttavia fa leva sulla norma in base alla quale quando si indaga su più reati “prevale” – per determinare la competenza – il luogo dove è avvenuto il reato più grave: cioè la concussione, a Milano.
Ma gli avvocati del premier contestano che anche l’indagine sulla concussione sia di pertinenza della procura di Milano: gli atti, dicono, dovevano essere immediatamente trasmessi al cosiddetto tribunale dei ministri, competente «per i reati commessi (da ministri) nell’esercizio delle loro funzioni». In altri termini, secondo la difesa l’eventuale telefonata in questura sarebbe stata fatta dal Cavaliere nell’esercizio delle sue funzioni di premier.
Dopodiché la difesa nega anche il merito delle accuse.
Per il reato ipotizzato più grave, la telefonata del premier alla Questura di Milano, secondo Ghedini era finalizzata solo ad assumere informazioni sulla vicenda e comunque non costituiva un pressione tale da poter essere configurata come concussiva.
Per i presunti rapporti sessuali tra il premier e Ruby, difficile sostenere che Berlusconi non fosse al corrente dell’età della ragazza: infatti nella telefonata in Questura chiede di «affidarla» alla Minetti, e un maggiorenne non si «affida» a nessuno. Certo, il premier potrebbe sostenere di essere venuto a sapere della minore età di Ruby solo quella sera, ma non si tratta di una strategia difensiva con alte probabilità di vittoria.
Ecco perché Ghedini punta invece a negare, semplicemente, che i rapporti sessuali ci siano mai stati, contando sul fatto che la stessa Ruby nega di averne avuti e che eventuali telefonate tra ragazze in proposito sarebbero, secondo Ghedini, soltanto chiacchiere al limite della mitomania, non prove giudiziarie.
Ma non è detto che, anche in assenza di rapporto sessuale con Ruby, il reato di prostituzione minorile cada. Infatti c’è una sentenza della Corte di Cassazione (la numero 37188 del 2010) che riferendosi alla prostituzione parifica all’atto sessuale vero e proprio qualsiasi forma di «prestazione che oggettivamente sia tale da stimolare l’istinto sessuale». In altri termini, se venisse provato che una minorenne partecipava (con spogliarelli, lap dance e altro) a esibizioni al termine delle quali poi Berlusconi si appartava con maggiorenni, in base a questa sentenza il reato si sarebbe comunque consumato. Compito delle difesa sarà quindi anche evitare che siano provati eventuali comportamenti “sexy” di Ruby nei festini e nelle notti trascorse ad Arcore
.4. A questo punto che cosa succede all’indagine?
I Pm hanno chiesto al Gip il giudizio immediato, a cui si può ricorrere quando la prova della responsabilità dell’indagato «appare evidente».
Se il Gip accetta questo percorso, si salta l’udienza preliminare e si va direttamente al dibattimento.
Attenzione, il giudizio immediato non è il patteggiamento (che prevede il consenso dell’imputato nello stabilire la pena): è solo un modo per snellire i tempi e la procedura, viene deciso dal Gip anche se l’imputato non è d’accordo e non implica alcun accordo sulla pena.
Se invece il Gip non accetta il procedimento con giudizio immediato, si procede per via ordinaria.
I tempi dell’indagine e dell’eventuale rinvio a giudizio cambiano dunque a seconda di questa prima decisione del Gip.
In caso di accettazione del giudizio immediato, si potrebbe arrivare a una sentenza di primo grado (sempre che vengano rigettati i conflitti di competenza addotti dalla difesa). Altrimenti, si parla di anni, come in ogni processo penale ordinario.
In vista della richiesta di giudizio immediato, i Pm hanno chiesto a Berlusconi (come previsto dalla legge) di comparire in tribunale in un giorno a sua scelta tra il 21 e il 23 gennaio, cioè tra il venerdì e la domenica della prossima settimana. L’indicazione del weekend non è casuale, perché difficilmente in quei giorni il premier può addurre impegni di governo tali da costituire legittimi impedimenti valutabili come tali dal giudice, secondo quanto deciso pochi giorni fa dalla Consulta.
In ogni caso il Gip può decidere se procedere o no al giudizio immediato anche in assenza (contumacia) dell’imputato.
E’ la prima volta, nei diversi procedimenti che hanno convolto Berlusconi, che la procura chiede il giudizio immediato: segno che i Pm credono nella assoluta robustezza del loro impianto accusatorio.
5. Che effetti politici avrà la vicenda?
Non più coperto dal “Legittimo impedimento assoluto” appena corretto dalla Consulta, il premier è al momento privo di solidi scudi giudiziari.
Improbabile tuttavia che cerchi di far approvare in tempi rapidi il Lodo Alfano costituzionale, cioè la riedizione con modifica della Costituzione della legge che rendeva improcessabili le alte cariche dello stato. Infatti è una strada molto in salita: Napolitano ha già espresso forti perplessità (con una lettera formale alla commissione Affari costituzionali del Senato), la discussione è ferma da mesi e i tempi di una modifica della Costituzione rischiano di essere più lunghi di quelli dell’inchiesta milanese (tanto più con l’attuale maggioranza risicata a Montecitorio).
Ecco perché il premier ha detto che questa volta vuole difendersi in tribunale: non ha altre strade a disposizione.
Diversi notisti politici ritengono che, come da carattere, il premier cercherà quindi di trasformare un problema in un’opportunità, rovesciando il tavolo per uscire dalla palude parlamentare in cui era finito negli ultimi mesi, dopo l’uscita dalla maggioranza di Fini e il tentativo di creazione di un nuovo gruppo d’appoggio all’esecutivo (quello dei cosidetti ‘responsabili’, che tra l’altro rischia di perdere pezzi dopo le vicende delle ultime ore).
In pratica, questo significherebbe che utilizzerebbe quella che lui chiama ‘persecuzione giudiziaria’ per arrivare a elezioni in primavera, in una sorta di referendum sulla sua persona che si terrebbe in concomitanza con i processi milanesi (non solo il caso Ruby, ma anche quelli già in corso, a iniziare dalla corruzione Mills).
Sarebbe, evidentemente, la sconfitta di quanti – nell’entourage del Cavaliere – fino a ieri gli consigliavano di navigare a vista e di non forzare i toni, accettando come ‘accettabile compromesso’ anche la sentenza della Consulta.
L’inchiesta Ruby ha insomma indirettamente terremotato lo scenario dell’appeasement e potrebbe portare a uno scontro frontale in cui sarebbe lo stesso premier a muoversi verso lo scioglimento delle Camere, nella speranza di uscire dalle urne abbastanza forte per rintuzzare ogni attacco e proseguire la sua strategia politica, sia per quanto riguarda la permanenza a palazzo Chigi sia per quanto riguarda le possibili ambizioni in vista del Quirinale.
Se però la nuova indagine andasse a dibattimento e se, per ipotesi, i processi si concludessero dopo i vari gradi di giudizio con una condanna definitiva (quindi si parla comunque di almeno due o tre anni) il premier rischierebbe di essere interdetto dai pubblici uffici.
Uno scenario che tuttavia è, per ora, solo fantapolitico.
In ogni caso già da mesi, quindi ancora prima che Berlusconi fosse inquisito, l’avvocato Ghedini ha utilizzato la legge sulle “indagini difensive”, che possono essere anche preventive (cioè svolte per difendersi da un’inchiesta ancora eventuale e futura), per interrogare diverse ragazze pronte a dichiarare che ad Arcore non si faceva sesso.
L’Espresso 15.01.11