Concessa ai dirigenti dello Stato la possibilità di procedure riservate. La norma «nascosta» nella manovra. I dubbi dell’Authority
ROMA – Con una fantasia degna di Charles Perrault, l’autore della celebre fiaba di Pollicino, nella manovra economica di questa estate è comparso un bel grimaldello per aggirare le gare pubbliche. Il sistema è semplice: d’ora in poi i dirigenti «generali» dello Stato, per intenderci quelli più alti in grado come i capi dipartimento, potranno dichiarare «segreti» gli appalti e le forniture di beni e servizi per la pubblica amministrazione. Gli basterà fornire un motivo plausibile.
ABITUDINE – Il ricorso alla «segretazione» delle opere e dei contratti pubblici è diventata un’abitudine sempre più frequente. Ci sono ragioni di sicurezza, certamente, che riguardano per esempio gli apparati di polizia, gli 007, alcuni settori militari. Spesso, però, la scusa serve a imboccare scorciatoie immotivate. Qualcuno sa spiegare perché i lavori di ristrutturazione di un palazzetto del Senato che dovrebbe ospitare uffici degli onorevoli, come quello di largo Toniolo, a Roma, debbano essere eseguiti con procedure «segretate»? O perché i cittadini italiani non possano conoscere i particolari del contratto per i vaccini contro l’influenza A che ci sono inutilmente costati oltre 180 milioni di euro, contratto dichiarato «segreto», come ha stigmatizzato la Corte dei conti? La verità è che questa corsia preferenziale consente di evitare le gare ordinarie e aggirare vincoli ambientali e paesaggistici.
CONTROLLI – Per non parlare dei controlli: le opere «segretate» non sono sottoposte alla vigilanza dell’authority. Non è un caso che quando quella norma era in discussione in Parlamento, l’autorità per i contratti pubblici allora presieduta da Luigi Giampaolino non mancò di manifestare la propria preoccupazione. E non perché l’idea di trasferire dalla politica all’amministrazione la responsabilità di stabilire se un certo appalto necessita della segretezza sia campata per aria. Anche se poi, com’è intuibile, iniziative del genere difficilmente verrebbero assunte senza l’avallo politico. Il fatto è che, senza uno strumento che consenta di tenere sotto controllo questa delicatissima materia, questo potrebbe amplificare a dismisura un fenomeno che ha già suscitato, per le sue degenerazioni, l’attenzione dell’Unione europea, dove si sta preparando qualche contromisura. Che però non potrà purtroppo risolvere un altro grosso problema: quello della trasparenza di leggi come questa. E qui entrano in gioco Pollicino e le sue molliche di pane.
NORMA – La norma che consente ai dirigenti generali dello Stato di «segretare» i contratti pubblici è il comma 10 dell’articolo 8 del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122 del 30 luglio scorso. Dice così: «Al fine di rafforzare la separazione fra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), è inserita la seguente: d bis) – adottano i provvedimenti previsti dall’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni». Impossibile capirci qualcosa, senza seguire le molliche. Prima mollica: il decreto legislativo 165 del 2001 è quello che stabilisce i poteri dei «dirigenti di uffici dirigenziali generali». Seconda mollica: il decreto legislativo 163 del 2006 altro non è che il codice degli appalti nel quale si disciplina la «segretazione» delle opere e dei contratti. Chiaro, no? Tanto valeva «segretare» pure la legge…
CHIAREZZA – Andrebbe ricordato che nel giugno del 2009, più di un anno prima che sulla Gazzetta ufficiale venisse pubblicato questo incomprensibile obbrobrio, il ministro della Semplificazione Roberto Calderoli, apprestandosi a incendiare pubblicamente una pira di migliaia di leggi «inutili», aveva fatto approvare una norma intitolata: «Chiarezza dei testi normativi». Così tassativa da non lasciare margini di manovra ai mandarini della burocrazia nostrana. Lì dentro è detto che quando si cambia o si sostituisce una legge è obbligatorio indicare «espressamente» ciò che viene cambiato o sostituito. È previsto pure che quando un provvedimento contiene un «rinvio ad altre norme contenute in disposizioni legislative» (esattamente come nel caso che qui si sta raccontando) si debba anche indicare «in forma integrale, o in forma sintetica e di chiara comprensione» il testo oppure «la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento». Si stabilisce, infine, che le disposizioni sulla chiarezza dei provvedimenti «non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito». Pensate se non avessimo una norma del genere… Come l’avrebbero scritto quel comma contenuto nella manovra economica? In etrusco, meroitico o rongo-rongo?
da www.corriere.it