Questi primissimi giorni di applicazione della norma sembrano andare nella giusta direzione: al momento è stato segnalato solo un caso – già comunicato al Ministero per i beni culturali – di un grande istituto nazionale che ha impedito la riproduzione di un bene librario secondo le nuove regole. Da martedì, 29 agosto, infatti, è entrata in vigore la norma del Decreto concorrenza che consente la libera riproduzione, gratuita e senza necessità di autorizzazioni preventive, di documenti e contenuti di libri conservati in Biblioteche e Archivi, se eseguita per finalità di studio e ricerca – e, comunque, non per fini di lucro – nel rispetto della normativa sul diritto d’autore e della riservatezza dei dati sensibili (ecco il link). Per riprodurre un documento, infatti, basta ora utilizzare uno smartphone o una macchina digitale, avere cura di non appoggiare l’apparecchio al documento e non usare flash, treppiedi o scanner. Libera è divenuta anche la divulgazione del materiale raccolto con queste modalità. Non sarà quindi più richiesto un canone di riproduzione e non si dovrà più ricorrere ai servizi di ditte private, con evidente risparmio di tempo e denaro. Se si avesse notizia che in qualche istituto pubblico la liberalizzazione non viene applicata si prega di darne avviso, al fine di sollecitare l’attuazione della nuova norma, attesa da anni dai ricercatori e dagli studenti, poiché ne semplifica di molto l’attività. Ora che la liberalizzazione delle riproduzioni è legge dopo un lungo iter parlamentare, grazie anche alla mobilitazione del movimento Foto libere per i beni culturali, occorre vigilare affinché il provvedimento venga applicato uniformemente negli archivi e nelle biblioteche pubblici e in modo da non ostacolare inutilmente il lavoro di studiosi e ricercatori. A questo scopo, sarebbe utile trasferire i contenuti della mozione del Consiglio Superiore del 16 giugno 2016 sulla riproduzione dei beni bibliografici e archivistici in un atto amministrativo del Ministero per i beni culturali. La mozione, infatti, sancisce inequivocabilmente l’equivalenza tra consultazione e riproduzione nei casi ammessi dalla legge, sollecita il rilascio gratuito di riproduzioni digitali di un bene se già disponibili presso l’istituto, promuove forme di scambio tra gli studiosi di informazioni e riproduzioni utili all’attività di ricerca attraverso i canali della rete, ma soprattutto individua importanti facilitazioni nella pubblicazione di immagini di beni culturali nell’ambito dell’editoria scientifica. Proposte che agevolerebbero la ricerca e sosterrebbero concretamente l’idea di “bene comune” del nostro patrimonio culturale
Pubblicato il 31 Agosto 2017
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