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Come si gestiranno le attese di vincitori e ricorrenti?


Informazioni certe per evitare che le ipotesi più fantasiose trovate sul web tolgano il sonno ai vincitori (in particolare a quelli già assunti in ruolo) del concorso del 2016 per l’assunzione di docenti. È con questo spirito che ho presentato una interrogazione, sottoscritta dai colleghi del Gruppo Pd in Commissione Cultura, per avere risposte sulle prove suppletive che l’amministrazione ha dovuto organizzare – le prove scritte si sono concluse ieri – a seguito di numerose ordinanze cautelari, spesso collettive, del Consiglio di Stato (appellato dai ricorrenti dopo le ordinanze del Tar favorevoli all’Amministrazione). Sia chiaro: non vi è alcuna intenzione di interferire con le decisioni dei giudici, che devono ancora esprimersi nel merito, come non vi è alcuna volontà “ostativa” nei confronti dei ricorrenti. Ciò che si vuole conoscere, allo stato attuale, sono i criteri – eventualmente determinati dai ricorsi medesimi – adottati dagli Uffici scolastici regionali per l’ammissione alle prove suppletive e gli indirizzi che l’Amministrazione intenderà assumere nei confronti dei vincitori delle prove “ordinarie” (già assunti o in attesa di immissione in ruolo) nel caso in cui i ricorrenti, in presenza di una sentenza di merito favorevole, ottenessero un punteggio conclusivo delle prove concorsuali utile per posizionarsi nella parte alta della graduatoria, inserendosi – come dispone il TAR – a pettine tra i precedenti vincitori. E se i posti messi a bando non fossero sufficienti per soddisfare le attese degli uni e degli altri? È un’ipotesi che non può essere esclusa a priori e alla quale occorre prestare attenzione fin da ora, al fine di individuare per tempo le modalità che consentano di non vanificare le attese di tutti coloro i quali si sono sottoposti con esito favorevole a procedure concorsuali.

A seguire, il testo integrale dell’interrogazione

Interrogazione a risposta in commissione 5-11410 presentato da GHIZZONI Manuela testo di
Lunedì 22 maggio 2017, seduta n. 801
GHIZZONI , COSCIA , MALPEZZI , ROCCHI , SGAMBATO , CAROCCI , BLAZINA , IORI e MANZI .

— Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
il comma 109 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha previsto un nuovo concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente;
i posti messi a bando sono stati 63.712 con la previsione di assegnarli nel corso del triennio 2016/2018;
il comma 110 della suddetta legge stabilisce che, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento;
successivamente allo svolgimento delle prove scritte, sono pervenute numerose ordinanze cautelari — spesso collettive — del Consiglio di Stato, le quali, riformando le ordinanze del Tar rese in favore dell’amministrazione e appellate dai ricorrenti, hanno ordinato all’amministrazione di indire prove scritte suppletive cui ammettere i ricorrenti;
conseguentemente, con nota 835 del 9 gennaio 2017, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha attivato le procedure necessarie per lo svolgimento delle prove suppletive del concorso ordinario rivolto ai docenti in possesso di ordinanze o sentenze favorevoli;
alcune di dette ordinanze hanno ammesso alle prove suppletive ricorrenti iscritti a classi di concorso per cui erano stati attivati, negli anni antecedenti l’indizione della procedura concorsuale, percorsi ordinari per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, in particolare, le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e due cicli di Tirocinio formativo attivo: i ricorrenti, hanno quindi ottenuto una sentenza favorevole pur non dimostrando un effettivo «impedimento oggettivo» al conseguimento del pre-requisito normativamente richiesto (abilitazione);
pertanto, l’ammissione di questi ricorrenti parrebbe disattendere la giurisprudenza del giudice amministrativo di prime cure e non sembrerebbe tener conto neppure della disciplina transitoria contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;
il Tar del Lazio impone l’inserimento «a pettine» dei ricorrenti che, a sentenza di merito eventualmente positiva, risultassero vincitori: questo orientamento sembrerebbe non tener conto del principio tempus regit actum in virtù del quale l’atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all’introduzione del giudizio;
stante la situazione di incertezza creatasi, parrebbe urgente una pronunzia del Consiglio di Stato a camere congiunte per dare risposte definitive in ordine alle attese dei vincitori delle prove ordinarie e dei ricorrenti –:
se, rispetto alla partecipazione di candidati alle prove suppletive non abilitati per classi di concorso per le quali siano stati svolti percorsi abilitanti, l’amministrazione abbia potere di verifica dei requisiti;
quali iniziative intendano assumere nei confronti dei vincitori delle prove ordinarie (assunti o in attesa di immissione in ruolo) che si trovassero in numero eccedente rispetto ai posti messi a bando a seguito dell’inserimento dei vincitori delle prove suppletive, al fine di non vanificare le attese di tutti coloro i quali si sono sottoposti con esito favorevole a procedure concorsuali. (5-11410)