Riforma costituzionale, risparmi di spesa per il funzionamento di parlamento e consigli regionali (art. 69 e 122)
Il viaggio nella riforma costituzionale affronta, oggi, il tema della riduzione delle spese per il funzionamento del Parlamento e dei consigli regionali, attraverso l’analisi degli articoli che riguardano l’indennità parlamentare (art. 69) ed il limite agli emolumenti per i consiglieri regionali (art. 122). Per effetto della modifica apportata all’articolo 69, ai senatori non sarà più riconosciuta alcuna indennità, che verrà quindi corrisposta ai soli deputati, secondo quanto stabilito dalla legge. La legge vigente (n. 1261 del 1965), al fine di garantire “il libero svolgimento del mandato”, stabilisce che l’indennità non può superare il trattamento lordo corrisposto ai magistrati presidenti di Sezione della Corte di Cassazione, diminuito del 10%. Esso è costituito da quote mensili “comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza”oltre alla diaria, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. La modifica dell’art. 69 determina quindi che ai senatori, che sono anche sindaci e consiglieri regionali, spetterà solo il compenso per la carica di rappresentanza territoriale che rivestono. Per i nuovi senatori di nomina presidenziale (5 complessivamente, che …