Riforma costituzionale: perché rimangono il divieto di mandato e le immunità (art. 67 e art. 68)
La revisione costituzionale lascia inalterate le disposizioni che, per deputati e senatori, riguardano il divieto di mandato imperativo e le immunità. Vediamone i motivi. Dall’art. 67 della Costituzione la riforma espunge la previsione che ogni membro del Parlamento rappresenti la Nazione, in coerenza con il nuovo art. 55 che assegna questa funzione di rappresentanza ai deputati in quanto membri della sola Camera “politica”, ma resta invece in vigore per tutti i parlamentari l’esercizio della propria funzione senza vincolo di mandato, tanto per i deputati quanto per i senatori. Perché questa scelta e, soprattutto, cosa significa non dover sottostare ad un mandato imperativo? Come decise l’Assemblea costituente, significa garantire ai parlamentari una tutela da possibili condizionamenti o vincoli, tanto dagli elettori dai quali riceve un mandato generale, quanto dal partito di appartenenza. Il divieto del vincolo di mandato è un tratto comune nelle democrazie liberali, con un’unica eccezione, che riguarda il Bundesrat, che è stata spesso richiamata in comparazione con la natura del nuovo Senato. Nel caso tedesco i membri del Bundesrat provenienti dal medesimo Land …