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Le soprintendenze restino autonome, di Manuela Ghizzoni – 24.07.15

Ieri è stato lanciato un appello, da noti studiosi italiani, su una norma contenuta nel disegno di legge delega Madia di riordino della Pubblica Amministrazione, ora in terza lettura al Senato.

La norma contestata prevede che tra i principi delega per la revisione delle funzioni delle Prefetture, che diverranno Uffici territoriali dello Stato e quindi il punto di “contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini”, vi sia la “confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato”.

La norma ha sollevato anche i miei dubbi personali, poiché essa pare significare che le soprintendenze preposte alla tutela dei nostri beni culturali saranno sottoposte ai prefetti. Alla Camera si è svolto un dibattito su questo specifico aspetto, che ha trovato sintesi nell’approvazione di un mio ordine del giorno, richiamato anche da Tommaso Montanari nel suo articolo di lunedì scorso su Repubblica.

Che cosa prevede l’ordine del giorno?

Innanzitutto che il Governo si impegna «a prevedere che le funzioni dirette di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali rimangano di competenza esclusiva ed autonoma dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali». E questo è già rassicurante, ma il prof. Montanari, non senza ragione, rileva che in questo modo “avremo la paradossale situazione di soprintendenze che confluiranno nelle prefetture , ma conservando una competenza autonoma ed esclusiva?”

In realtà al possibile paradosso risponde il secondo impegno dell’ordine del giorno, che chiarisce che il ruolo dei nuovi uffici territoriali, nell’esercizio delle nuove funzioni di coordinamento e armonizzazione, sarà riferito alle “materie amministrative generali comuni”.

Bene hanno fatto i promotori dell’appello a portare l’attenzione su questa vicenda (dopo che per settimane la mobilitazione è stata dedicata al problema del silenzio-assenso), ma credo anche che l’ odg approvato rappresenti un indirizzo chiaro per i decreti applicativi della delega, affinché le soprintendenze continuino ad esercitare – senza alcuna subordinazione gerarchica – il mandato costituzionale della tutela del paesaggio e del patrimonio culturale.

Il testo dell’ordine del giorno
Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03098-A/023
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Venerdì 17 luglio 2015, seduta n. 464
  La Camera,
premesso che:
l’articolo 7 del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell’amministrazione statale e alla lettera d) prevede la confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato;
gli uffici o organi periferici dell’amministrazione civile dello Stato preposta alla tutela dei beni culturali – il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – svolgono compiti di tutela, conservazione e fruizione dei beni culturali che richiedono competenze specifiche per i diversi settori di beni, altamente specializzate sia a livello tecnico-scientifico che operativo e organizzativo, competenze che evidentemente non sono possedute dagli attuali Uffici territoriali del governo (ex Prefetture), né dai loro dirigenti e personale;
la norma succitata parrebbe pertanto trasferire alla integrale dipendenza gerarchica dalle ex prefetture gli uffici e organi periferici dei beni culturali, poiché verrebbero necessariamente assegnati alle ex prefetture – ora Uffici territoriali dello Stato – i compiti di direzione, controllo e coordinamento delle predette funzioni eminentemente tecnico-scientifiche relative ai beni culturali, in quanto sarebbero svolte da organi da esse dipendenti;
l’organizzazione del Ministero dei beni culturali è articolata a livello regionale, nell’ambito del quale il coordinamento dell’attività delle strutture periferiche nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate dagli organi centrali è assicurato dai Segretariati regionali dei beni e delle attività culturali, e non a livello provinciale. Per tanto si creerebbe una disomogeneità di livelli di coordinamento con gli Uffici territoriali dello Stato, che non hanno competenza di ampiezza regionale, con sovrapposizioni, duplicazioni e frammentazioni di linee di comunicazione e coordinamento del tutto controproducenti, per non parlare della duplicazione di quelle fra centro e periferia dei due rispettivi dicasteri;
l’amministrazione statale preposta alla tutela dei beni culturali è stata di recente profondamente riorganizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2014, n. 171, e successivi decreti attuativi, che hanno operato numerose e incisive modifiche e innovazioni nei diversi settori centrali e periferici della tutela, accorpando e creando tipologie di istituti e rispettive competenze e modificando i rapporti fra organi periferici, regionali e centrali secondo i principi del decentramento e dell’autonomia operativa e gestionale degli organi tecnici, indispensabile per la competenza ed efficienza delle attività di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali. Tale riorganizzazione è peraltro ancora in una delicata fase di completamento per quanto riguarda l’attivazione di tutti i nuovi organi e il nuovo assetto dei rapporti organizzativi. Una nuova, profondamente diversa, riorganizzazione di tutto l’apparato – che sarebbe richiesta da una «confluenza» integrale degli uffici e organi periferici dei Beni culturali negli Uffici territoriali dello Stato – determinerebbe un impatto negativo sull’attuale predetta delicata e problematica fase di transizione, che rischierebbe di diventare cronica e disfunzionale per lungo tempo prima di assestarsi in modo stabile e funzionale sull’ulteriore nuovo assetto;
il decreto-legge n. 83 del 2014 (articolo bonus) ha disposto all’articolo 12, comma 1-bis, l’istituzione di Commissioni di garanzia per il patrimonio culturale dalle quali i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero, possono essere riesaminati d’ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni (per esempio regionali e comunali) coinvolte nel procedimento;
le funzioni di tali commissioni sono state assegnate dall’articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014 alle Commissioni regionali per il patrimonio culturale presiedute dal segretario regionale (come tale rappresentante dell’amministrazione centrale), e composte dal direttore del polo museale regionale e dai soprintendenti e dirigenti degli Istituti aventi sede nella regione. Tali funzioni – a seguito della «confluenza» delle soprintendenze nelle ex prefetture – mal si concilierebbero con eventuali poteri monocratici dei prefetti in materia derivanti dalla loro posizione di superiori gerarchici dei soprintendenti, creandosi anche in tal caso un’inopportuna sovrapposizione di competenze,

impegna il Governo:

a prevedere che le funzioni dirette di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali previste dal Codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), rimangano di competenza esclusiva ed autonoma dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali;
a creare le condizioni perché l’esercizio delle nuove funzioni di coordinamento e armonizzazione degli Uffici territoriali dello Stato sia prevalentemente riferito alle materie amministrative generali comuni, con particolare riferimento alla composizione di politiche e decisioni che provengono da ambiti settoriali della pubblica amministrazione.
9/3098-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Ghizzoni, Malisani, Piccoli Nardelli, Piccione, Realacci, Fabbri, Fregolent.

Il link all’appello

http://articolo9.blogautore.repubblica.it/