L’Iva al 4% sugli e-book, introdotta dalla legge di Stabilità 2015, non è compatibile con la normativa comunitaria. È questo l’effetto a livello nazionale della decisione della Corte Ue che ha censurato la normativa francese. Tuttavia, la normativa italiana, ancora non sottoposta a procedura di infrazione, potrebbe essere salvata o, quantomeno, difesa dall’apparente incongruità della sentenza della Corte. I giudici europei hanno risolto la vertenza contro la Francia facendo leva sul fatto che un e-book non è un libro, siccome manca dell’elemento «fisico», bensì un prodotto «intangibile» erogato tramite il web. Pertanto, considerate le sue caratteristiche oggettive, un e-book rientrerebbe nella categoria dei servizi prestati per via elettronica. La Corte non ha fatto alcun cenno alle finalità che tale prodotto è destinato a soddisfare. Infatti, un e-book, dal punto di vista dell’acquirente, è sicuramente un sostituto naturale di un libro stampato. È pacifico che un consumatore, nel momento in cui acquista un e-book, rinuncia ad acquistare un libro tradizionale. Per cui il primo sostituisce il secondo. Il fatto che l’e-book sia veicolato tramite internet e possa essere utilizzato su vari supporti (e-reader, tablet, pc, eccetera) non è decisivo nella scelta. Un lettore, quando compra un libro, concretizza il desiderio di acquistare il “contenuto” del libro, cioè il prodotto letterario, e non il contenitore, cartaceo o elettronico.
Analizzando la questione da questo punto di vista, occorre rammentare che la stessa Corte Ue, nella sentenza C-219/13 resa l’11 settembre 2014, nel trattare in via pregiudiziale (e non per infrazione) una vertenza analoga a quella in oggetto, aveva rimesso la soluzione della controversia alla Corte domestica affermando il principio per cui, al fine della legittima applicazione, o meno, dell’aliquota ridotta agli e-book occorre accertare «se i libri pubblicati in formato cartaceo e quelli che sono pubblicati su supporti fisici diversi siano prodotti idonei a essere considerati simili da parte del consumatore medio». In caso positivo, a parere della Corte, l’applicazione dell’aliquota ridotta agli e-book sarebbe legittimo. La Corte, pertanto, non ha escluso tout court la legittimità dell’Iva ridotta, ma ne ha subordinato l’ammissibilità a valutazioni che attengono la funzione dell’e-book agli occhi del consumatore, a prescindere dal supporto. Non è ben chiaro, allora, come la decisione presa nella sentenza di ieri possa essere conciliata con quella di luglio 2014. Di qui qualche residua chance per la difesa del regime nazionale.
Analizzando la questione da questo punto di vista, occorre rammentare che la stessa Corte Ue, nella sentenza C-219/13 resa l’11 settembre 2014, nel trattare in via pregiudiziale (e non per infrazione) una vertenza analoga a quella in oggetto, aveva rimesso la soluzione della controversia alla Corte domestica affermando il principio per cui, al fine della legittima applicazione, o meno, dell’aliquota ridotta agli e-book occorre accertare «se i libri pubblicati in formato cartaceo e quelli che sono pubblicati su supporti fisici diversi siano prodotti idonei a essere considerati simili da parte del consumatore medio». In caso positivo, a parere della Corte, l’applicazione dell’aliquota ridotta agli e-book sarebbe legittimo. La Corte, pertanto, non ha escluso tout court la legittimità dell’Iva ridotta, ma ne ha subordinato l’ammissibilità a valutazioni che attengono la funzione dell’e-book agli occhi del consumatore, a prescindere dal supporto. Non è ben chiaro, allora, come la decisione presa nella sentenza di ieri possa essere conciliata con quella di luglio 2014. Di qui qualche residua chance per la difesa del regime nazionale.