In calce trovate il testo dell’emendameno del PD per la proroga triennale per la restituzione del prestito concesso alle imprese del cratere del sisma 2012 per far fronte al pagamento di tasse e tributi. Sarà discusso stanotte in Commissione Bilancio del Senato; si tratta dello stesso emendamento già approvato al Senato nel dicembre scorso, ma che decadde perchè le opposizioni, in particolare il M5S, chiesero e ottennero la mancata conversione del decreto Salva Roma.
Il testo fu allora condiviso con il Governo, pertanto sulla sua approvazione nutriamo un fondato ottimismo.
Il lavoro che da mesi abbiamo svolto per arrivare all’approvazione di questo emendamento – molto articolato, solido sotto il profilo della copertura finanziaria e del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato – ci ha portato a non condividere l’emendamento del collega Ferraresi, apparentemente analogo ma non altrettanto solido (soprattutto per quanto riguarda la copertura, e quindi non accolto dal governo).
Aggiornamento a domani
7.0.31
BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI
Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo l, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, ia restituzione del debito per quota capitale al 1o gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del successivo comma 10-ter, viene prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dì tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l’Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall’attuazione del presente comma.
2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.
3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al precedente comma è condizionata alla verifica dell’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovra compensazioni sono stabilite tramite Ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».”