Continua la battaglia dei comitati “Quota96” che hanno trovato nelle Parlamentari Ghizzoni e Incerti due instancabili punti di riferimento. Dopo la bocciatura da parte della Ragioneria dello Stato alla richiesta di copertura finanziaria, l’XI Commissione presenta degli emendamenti alla Legge di Stabiltà che tengono conto dei rilievi fatti nella relazione.
Innanzitutto pubblichiamo il testo integrale, giunto ieri in nostro possesso, della relazione della RdS che ha ritenuto non accoglibili le richieste di finanziamento per mandare in pensione il personale della scuola che nel passaggio alla riforma Fornero non si è visto convalidare la maturazione del servizio secondo il calendario scolastico. Scarica il testo
Tra le obiezioni, la contestazione dei numeri degli aspiranti pensionandi, che secondo l’XI Commissione sarebbero in 4mila. Cifra che non ha convinto la Ragioneria dello Stato, che ritiene impossibile una finssazione di un limite massimo di beneficiari. Vedi qui i particolari
Per ovviare a questo problema, l’emendamento presentato dall’XI commissione, fissa in limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 106 milioni di euro per l’anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l’anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l’anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l’anno 2018, oltre il quale l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento.
La parola passa al Parlamento. In teoria l’emendamento dovrebbe godere dell’appoggio del PD e del M5S, limiti erano stati posti da parte del PdL, che, ormai disgregato, è passato in parte all’opposizione. Tutto dipenderà dalla posizione dello schieramento di Alfano e dai vari pareri delle Commissioni, a partire da quella “Bilancio”
Vi lasciamo al testo degli emendamenti.
Al comma 127, primo periodo, inserire in fine le seguenti parole, nonché al personale della scuola che matura i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 127, inserire i seguenti:
127-bis. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti «al personale della scuola che matura i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni,».
127-ter. Il beneficio di cui al comma 127-bis è riconosciuto, a decorrere dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 106 milioni di euro per l’anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l’anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l’anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l’anno 2018. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate, secondo modalità telematiche, dai lavoratori di cui al comma 127-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 127-bis.
127-quater. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 127-bis, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135, che si intendono estese, con riferimento all’anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 127-bis.
127-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 127-bis e 127-ter, valutati in 35 milioni di euro per l’anno 2014, 106 milioni di euro per l’anno 2015, 107,2 milioni di euro per l’anno 2016, 108,4 milioni di euro per l’anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n.228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n.126.”
Emendamenti di Incerti Antonella, Ghizzoni Manuela.