Al via la riforma dell’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente – della ricchezza, insomma – che le famiglie devono presentare allo Stato per accedere ai servizi sociali e calcolare il conto delle tasse universitarie. Il nuovo riccometro è stato approvato dal Consiglio dei ministri, e manda in pensione il vecchio, in vigore dal 1998 che, come dice il ministro del Lavoro Enrico Giovannini, «iniziava a mostrare i segni del tempo: per questo il governo si è fortemente impegnato in questi mesi per una sua profonda rivisitazione, realizzata recependo anche le indicazioni arrivate sia dal Parlamento sia dalle parti sociali».
Secondo il premier Enrico Letta con il nuovo indicatore si eviterà «lo scandalo dei finti poveri e si pone il tema di un rapporto diretto tra situazione reale delle famiglie e l’accesso ai diritti. La riforma riporta un concetto di verità tra le persone e i servizi sociali corrispondenti. Le risorse vadano a chi ha bisogno», chiosa citando i fatti di cronaca di pochi giorni fa, quando si è scoperto che alcuni studenti di atenei laziali godevano delle esenzioni all’Università mentre i genitori possedevano Ferrari e ville con piscina. «Creare un meccanismo di trasparenza e di verità è una delle più grandi riforme che questo Paese può fare», aggiunge Letta. Per evitare gli abusi, verrà messa in campo una doppia rete di controlli: le informazioni autocertificate verranno verificate da soggetti diversi, e nel caso qualcosa non tornasse in relazione al patrimonio immobiliare partirà una segnalazione alla Guardia di Finanza.
FRANCHIGIE E DETRAZIONI
L’indicatore unisce reddito e patrimonio, che però è calcolato al 20%, e comprende tutele e franchigie in proporzione al numero di componenti della famiglia (dal terzo figlio) e a seconda della presenza di disabili. Solo una parte dei dati potrà essere certificata dai contribuenti, mentre spetterà alle amministrazioni pubbliche fornire i dati che riguardano il reddito complessivo. Saranno quindi ridotte le aree delle autodichiarazioni, con un rafforzamento dei controlli per ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate, saranno incrociate le diverse banche dati fiscali e contributive e saranno integrati dati e prestazioni a livello nazionale e loca- le. Ad esempio, le informazioni per il calcolo dell’indicatore, oggi fornite con autodichiarazione, saranno prese dagli archivi dell’Inps e delle Entrate.
Vengono considerate tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti. È introdotta la possibilità di calcolare l’«Isee corrente» in caso di variazioni del reddito corrente superiori al 25% (ad esempio, nel caso di perdita del lavoro o significativa riduzione). «In una situazione come l’attuale in cui può variare situazione economica – riprende Giovannini – non si guarderà solo alla dichiarazione dell’anno precedente ma la possibilità di calcolare un cosiddetto Isee cor- rente per adeguarlo alle condizioni attuali». La riforma sottrae dalla nozione di reddito gli assegni di mantenimento del coniuge, i redditi da lavoro dipendente (quota del 20% fino a un massimo di 3mila euro), pensioni (quota del 20% fino a mille euro), co- sto dell’abitazione (da 5.165 a 7mila euro l’anno) e le spese effettuate da persone con disabilità o non autosufficienti (fino ad un massimo di 5mila euro). Vengono aumentate le franchi- gie per ogni figlio successivo al secondo (500 euro per la deduzione dell’affitto, 2.500 euro per la deduzione sulla prima casa, mille euro per il patrimonio immobiliare).
AFFITTI E IMMOBILI
L’aumento medio dell’indicatore è quantificato sul 10,4%, ma per chi vi- ve in affitto è calcolata una riduzione media del 3,3%. Un’altra novità ri- guarda la valorizzazione degli immobili: sono considerati al valore definito ai fini Imu al netto del mutuo residuo, e l’abitazione principale è considerata in proporzione ai due terzi del suo valore. Novità anche per quanto riguarda il patrimonio all’estero. Le modalità di calcolo dell’indicatore saranno differenziate per le prestazioni sociosanitarie, per quelle rivolte ai minorenni con genitori non conviventi e per il diritto allo studio universitario. Restano invece analoghe a quelle vigenti le modalità di presentazione del- la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu).
L’Unità 04.12.13
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