“Ancora nessuna decisione da parte dei giudici della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità, sollevata da un giudice del tribunale di Siena, in relazione all’articolo 24 del decreto legge 201/2011″. Il riferimento è al punto in cui viene fissato al 31 dicembre 2011, anziché al 31 agosto 2012, il termine entro il quale il personale della scuola doveva possedere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa previgente l’entrata in vigore del predetto articolo 24, per accedere al trattamento pensionistico di anzianità (60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione,oppure, indipendentemente dall’età, 40 anni di contribuzione) o di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 per le donne unitamente a 20 anni di contribuzione).
Nel corso dell’udienza tenutasi il 19 novembre, i giudici della Corte, dopo avere ascoltato gli avvocati del personale della scuola interessato, quelli dell’Avvocatura dello stato e avere ritenuto ammissibile la richiesta dell’Inps di intervenire nel giudizio costituzionale, si sono infatti solo riservati di decidere sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti e sull’ammissibilità della sollevata questione di costituzionalità.
Anche se i giudici della Consulta dovessero dichiarare ammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal giudice di Siena circa la decorrenza della riforma Fornero, difficilmente una sentenza potrà aversi prima dell’inizio del prossimo anno.
Altrettanti rinvii, per una soluzione del problema favorevole agli interessati che si riconoscono nel comitato «quota 96» , si registrano anche in sede legislativa.
Segna infatti il passo l’esame, da parte della commissione lavoro della camera dei deputati, del disegno di legge unificato – originariamente erano due quelli presentati rispettivamente da Manuela Ghizzoni ed altri (Pd) e da Maria Marzana (M5S) – che, come è stato più volte scritto su queste pagine, propone di estendere la facoltà di accedere al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia con i requisiti richiesti dalla normativa previgente l’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 201/2011, anche al personale della scuola che li ha maturati entro il 31 agosto 2012.
Il testo unificato del disegno di legge, il cui esame era giunto a buon punto, è stato infatti improvvisamente sostituito da un altro testo elaborato dal comitato ristretto all’indomani della comunicazione da parte del ministero dell’istruzione sul numero del personale della scuola interessato alle modifiche proposte all’articolo 24: son ocirca 4.000 i docenti interessati.
Nella seduta del 19 novembre, la commissione presieduta da Giancarlo Galan ha deliberato di adottarlo come testo base per il seguito dell’esame in sede referente e, contemporaneamente, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, fissando il termine del 27 novembre per la sua trasmissione.
L’esame del nuovo testo non potrà, pertanto, che riprendere dopo l’invio, da parte del Governo, della richiesta relazione tecnica. Quanto ai contenuti, il nuovo testo risulta più articolato.
da ItaliaOggi 26.11.13