Cnpi-Cspi: sulla soppressione del vecchio parlamentino della scuola e la mancata istituzione del nuovo si gioca un’altra puntata della prossima, probabile, «battaglia d’autunno» tra sindacati e ministero. Un decreto legge del 1999 (governo D’Alema) stabilisce l’istituzione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, organo collegiale consultivo del ministero, con rappresentanti sia nominati che eletti, delle varie componenti della scuola, in sostituzione del precedente Cnpi, più vecchio del paese stesso, in quanto costituito nel 1847 nell’allora Regno di Sardegna.
Per dodici anni il nuovo organismo non viene costituito e il Cnpi rimane in funzione in regime di prorogatio, sebbene nei fatti svuotato di contenuti e di attribuzioni;
Nel 2012 il governo Monti decide di non procedere più alla prorogatio delle funzioni del Cnpi e quest’ultimo esce definitivamente di scena il 31-12-2012. Nella primavera scorsa la Flc-Cgil ricorre al Tar del Lazio contro questa decisione, chiedendo in sostanza o una nuova prorogatio del Cnpi o l’istituzione del «nuovo» Cspi (in realtà vecchio di 12 anni). Il 15 ottobre 2013 il Tar del Lazio dà Ragione al sindacato (si veda ItaliaOggi di martedì scorso), «condanna l’inerzia del ministero», e intima, entro 60 giorni, di istituire il Cspi. In caso di inadempienza il Tar individua fin d’ora nel prefetto di Roma il commissario ad acta per costituire il Consiglio e procedere ad elezioni e nomine. La posizione del Tar Lazio è che, sebbene il vecchio consiglio sia stato cancellato, non lo sono state tutte le funzioni consultive previste su vari atti del ministero.Il consiglio, recita il decreto legislativo n. 297/1994, «esprime i pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati;…. esprime il parere obbligatorio previsto dall’articolo 74, in materia di calendario scolastico; … esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli articoli 404, 416, 419, 422, 425, e 427 in materia di utilizzazioni di cui all’articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e 471 in materia di titoli valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581».
Secondo questa ricostruzione, un ministero inadempiente sul Cnpi-Cspi potrebbe essere non legittimato ad assumere decisioni importanti, tra le quali perfino un nuovo concorso, e rischierebbe di non vedersi più registrati dalla Corte dei conti gli atti sui quali è previsto un parere. Insomma, un’amministrazione quasi paralizzata
da ItaliaOggi 29.10.13