Il finimondo è un numero a tre cifre: 138. Scritto con un pennarello nero sulle mani sventolanti dei grillini, agitato come un altolà da quanti s’oppongono al disegno di riforma, o al contrario usato a mo’ di grimaldello per forzare la serratura della Costituzione. Sicché è guerra sulle regole, tanto per cambiare. Però stavolta la guerra investe il «come», non il «cosa». Perché l’articolo 138 detta le procedure per correggere la Carta. E perché in questo caso il Parlamento sta applicando il 138 per introdurre una procedura in deroga al medesimo 138. Da questa seconda procedura nascerà (forse) la riforma. Ma c’è già chi la reputa illegittima, al di là dei suoi eventuali contenuti. Per il metodo, prima ancora che nel merito. Cominciamo bene.
Messa così, verrebbe da dire: lasciate perdere. Tornate alla via maestra del 138, senza cercare scorciatoie. E guardate alla sostanza, piuttosto che alla forma. Tanto più se la forma diventa un elemento divisivo, quando ogni riforma costituzionale andrebbe viceversa condivisa. D’altronde non è forse vero che l’articolo 138 incarna la sentinella della Costituzione? Vero, al punto che un celebre paradosso (quello di Alf Ross) lo dichiara immodificabile. Ma sta di fatto che noi italiani abbiamo già sfidato un paio di volte il paradosso: nel 1993 e nel 1997, quando due leggi costituzionali battezzarono altrettante Bicamerali, e dunque un procedimento specialissimo per rovesciare come un calzino usato la Carta del 1947. Senza barricate in Parlamento, né tumulti nelle piazze. Però magari a quel tempo eravamo un po’ distratti.
E allora esaminiamo la forma della riforma, non foss’altro che per vederci chiaro. Primo: stavolta non è alle viste una rivoluzione, bensì una semplice manutenzione della Carta. Difatti ne rimane fuori il sistema delle garanzie (dalla magistratura ordinaria alla Consulta), su cui aveva invece carta bianca la Bicamerale presieduta da D’Alema. Secondo: non c’è nemmeno un ordine di sfratto per le assemblee parlamentari, come sarebbe accaduto viceversa con la Convenzione (aperta a membri esterni) evocata dal presidente Letta nelle sue dichiarazioni programmatiche. Terzo: la nuova procedura rafforza il potere di controllo degli elettori sugli eletti, e perciò rafforza la rigidità costituzionale. Giacché permette un referendum conclusivo, anche se la riforma fosse approvata a maggioranza dei due terzi. E in secondo luogo perché i referendum saranno tanti quanti i capitoli costituzionali riformati (bicameralismo, forma di governo, Regioni e via elencando). Mentre l’articolo 138 può aprire la strada a un plebiscito, a un prendere o lasciare, com’è avvenuto nel 2006 con la maxiriforma (55 articoli) cucinata dal centrodestra.
Dov’è quindi la ferita alla legalità costituzionale? In una modesta compressione dei tempi del dibattito, nonché del potere d’emendamento dei singoli parlamentari. Ampiamente compensata, tuttavia, dai referendum, in cui s’esprime la sovranità popolare. Sicché alla fine della giostra fa capolino un sospetto, un punto di dubbio, una domanda: non è che dietro lo schermo delle procedure c’è dopotutto una volontà conservatrice, l’idea che la Costituzione sia una mummia imbalsamata? Idea rispettabile, per carità; ma allora vorrà dire che i suoi nuovi paladini sono diventati dei necrofili.
Il Corriere della Sera 12.09.13