Al via il riconoscimento dei gradoni nelle ricostruzioni di carriera. A partire dal 22 maggio scorso, infatti, il sistema informativo dell’istruzione (Sidi) è stato aggiornato con delle nuove funzioni che consentono di applicare il contratto del 13 marzo. E cioè, l’accordo che dispone il recupero dell’utilità del 2011 ai fini della progressione di carriera.
Lo ha fatto sapere il ministero dell’istruzione, con una nota emanata il 22 maggio scorso (AOODGSSSI n.1211). Il provvedimento è stato inviato alle scuole, perché le ricostruzioni di carriera rientrano tra gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche (tra le tante, si veda la circolare 9 maggio 2001, n.86). Fatte salve le ricostruzioni le cui domande siano state presentate prima del 1°settembre 2000. Per tutte le altre la competenza è delle scuole. Che devono provvedere direttamente a determinare gli importi derivanti dal riconoscimento dei servizi per il ruolo. E cioè dei servizi prestati dai lavoratori interessati prima dell’accesso al ruolo di appartenenza. Riconoscimento che determina, a sua volta, la collocazione nella classe stipendiale corrispondente al numero di anni di servizio effettivamente prestati, anche se non di ruolo.
Questi ultimi, però, non vengono valutati per intero: i primi 4 valgono al 100%, gli altri valgono 2/3. Per essere considerati valutabili i servizi pre-ruolo devono essere stati prestati in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica e il periodo di riferimento non deve essere stato inferiore a 180 giorni.
È prevista però un’eccezione: se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il periodo viene comunque considerato valido, come se si trattasse di un intero anno di scuola. Il beneficio viene attribuito a domanda del lavoratore interessato.
Il diritto al riconoscimento dei servizi e, dunque, alla ricostruzione di carriera, si prescrive in 10 anni. Il diritto agli eventuali arretrati decade invece dopo 5 anni. Nell’imminenza del decorso del termine è opportuno presentare una diffida ad adempiere con costituzione in mora, che ha l’effetto di interrompere il termine della prescrizione. Che decorrerà nuovamente a far data dalla presentazione della diffida. Quanto agli effetti in busta paga, l’accordo del 13 marzo comporta il recupero del 2011. In soldoni: 1000 euro in più a testa a regime e circa 4mila sulla cosiddetta liquidazione. Che spettano a tutti, ma la cui applicazione varia da persona a persona, a seconda dell’anzianità di servizio.
I gradoni, infatti, vengono maturati al compiersi di determinati periodi di anzianità, attualmente corrispondenti alle seguenti fasce stipendiali: 9, 15, 21, 28, 35. Il numero a cui fa riferimento la fascia corrisponde al superamento di un traguardo individuato in un determinato numero di anni di servizio. Per esempio, il lavoratore che è in fascia 21 è un soggetto che ha superato i 20 anni di servizio e a tale anzianità corrisponde anche un determinato importo dello stipendio. Importo che varia e a seconda della qualifica: più alto per i docenti, più basso per gli Ata (con la sola eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, che mediamente guadagnano più dei docenti).
Resta il fatto, però, che l’art. 9, comma 23, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha disposto che: «Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini» dei gradoni. Il 2010 è stato recuperato con il decreto interministeriale n. 3 del 14/01/2011. Decreto con il quale il governo ha destinato parte dei risparmi dovuti ai tagli agli organici degli ultimi anni a rifinanziare i gradoni. E il 2011 è stato recuperato con l’accordo del 13 gennaio, che utilizza i rimanenti soldi dei tagli e una parte dei soldi del fondo di istituto. Dunque, il 2012 non è stato ancora recuperato.
da ItaliaOggi 04.06.13
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