GHIZZONI, BRATTI. Al Ministro per lo sviluppo economico e al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Per sapere Premesso che: in data 30 luglio 2002, la società Indipendent gas management S.R.L. (IGM), ha presentato al Ministero delle attività produttive istanza per concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell’area di «Rivara», provincia di Modena, comprendendo porzioni territoriali dei comuni di San Felice Sul Panaro, Finale Emilia, Camposanto, Medolla, Mirandola, e Crevalcore in provincia di Bologna;
il progetto prevede uno stoccaggio di 3,2 miliardi di gas in un’area di 120 chilometri quadri e sarebbe, in Italia, il primo impianto di questo tipo;
nel 2005 è stato espresso parere favorevole sull’idoneità tecnica del progetto. Nel novembre 2006 è iniziata l’istruttoria per la valutazione di impatto ambientale conclusasi, nel luglio 2007, con la richiesta al soggetto proponente di fornire ulteriori chiarimenti e integrazioni in mancanza dei quali, la procedente commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non avrebbe potuto esprimere un parere positivo;
nell’agosto del 2009 la società Erg Rivara Storage, costituita dalla precedente richiedente e dalla società Erg Power e Gas, ha presentato un nuovo progetto di stoccaggio nel medesimo sito allo scopo di esperire la procedura di compatibilità ambientale;
il 25 maggio 2011 la Commissione ambiente e lavori pubblici ha approvato una risoluzione con la quale impegna il Governo «ad assumere una posizione politica precisa sull’inopportunità della scelta della realizzazione del deposito di gas Rivara, allo scopo di evitare di sottoporre il territorio e i cittadini a rischi imprevedibili conseguenti alla mancanza di sicurezza sismica e geologica del sito che dovrebbe ospitare il deposito, oltre che per ragioni di criticità ambientale;
con parere approvato il 17 giugno del 2011 la citata Commissione VIA-VAS, non essendo in condizione di valutare ipotesi alternative e concludere, comunque, la procedura di compatibilità ambientale, esprime il proprio consenso all’avvio di una campagna di indagini geognostiche secondo il programma e con le finalità indicate dal proponente, vale a dire delle indagini dirette ad accertare in concreto la realizzabilità dell’impianto di stoccaggio, facendo presente che l’autorizzazione definitiva, come previsto dalla normativa vigente, è di competenza del Ministro dello sviluppo economico d’intesa con la regione Emilia Romagna;
risulta agli interroganti che la Commissione ministeriale VIA-VAS si sia nuovamente riunita, il 25 novembre 2011, per esprimere un nuovo parere favorevole, quindi sostanzialmente identico a quello già espresso precedentemente, circa la realizzazione della suddetta «fase di accertamento»;
la regione Emilia Romagna, che già nell’ottobre 2009, con la risoluzione del consiglio regionale n. 4903/2009, aveva invitato il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a valutare soluzioni alternative, ha espresso parere contrario al progetto con delibera in data 8 febbraio 2011 e ancora con nota inviata dall’assessore regionale competente al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 29 novembre 2011, fornendo «oggettivi, ineludibili e incontestabili elementi di pericolosità presenti nell’area di Rivara» che renderebbero il sito incompatibile con «operazioni di immissione ed estrazione del gas», ed esporrebbero la popolazione e l’ambiente ad un «rischio difficilmente quantificabile anche a seguito di ulteriori studi e pertanto non valutabile con il margine di certezza necessario in applicazione del principio di precauzione sancito dal diritto comunitario»;
ripetutamente a partire dal 2005, i comuni interessati e la provincia di Modena, hanno espresso, sulla scorta delle indicazioni fornite da numerosi esperti, la contrarietà all’intervento, in quanto l’impianto non fornisce sufficienti garanzie in termini di sicurezza e tutela ambientale;
oltre alle istituzioni e agli enti locali, anche i comitati dei cittadini, appositamente costituiti, e le forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, hanno più volte manifestato analoga contrarietà al progetto, evidenziandone l’insufficiente sicurezza;
l’area interessata dal citato progetto è compresa, com’è noto, nella vasta zona interessata dai disastrosi eventi sismici dello scorso maggio. I comuni di San Felice Sul Panaro, Finale Emilia, Camposanto, Medolla, Mirandola, e Crevalcore, interessati dal deposito sotterraneo, sono tutti compresi nell’elenco, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1o giugno 2012, relativo ai comuni danneggiati del terremoto;
il Ministro dell’ambiente, dopo l’avverarsi degli eventi sismici citati, ha ripetutamente rilasciato dichiarazioni alla stampa locale dalle quali emergeva chiaramente l’intenzione di negare ogni autorizzazione relativa allo stoccaggio di gas di Rivara, motivando tale nuovo orientamento con la evidente drammatica consapevolezza della sopraggiunta inidoneità del sito;
già nella scorsa legislatura gli interroganti con la presentazione di diversi atti di sindaco ispettivo (5-06464; 5-08419), hanno più volte sollecitato il Ministro dell’ambiente circa l’opportunità di negare ogni autorizzazione relativa all’istanza per concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell’area di «Rivara», presentata dalla Erg Rivara Storage da ultimo nell’agosto 2009;
sempre il Ministro dell’Ambiente rispondendo, in data 18 ottobre 2012, all’interrogazione n. 5-08154, con la quale si chiedeva di fornire assicurazioni circa il rigetto definitivo del progetto di realizzazione del deposito di gas a Rivara, specificava che con nota del 7 agosto 2012 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di aver respinto, con decreto direttoriale del 6 agosto 2012, l’istanza di autorizzazione del programma di ricerca «Rivara – Verifica di fattibilità dello stoccaggio» presentata dalla società Erg Rivara Storage e che con tale atto si è concluso con esito negativo l’iter amministrativo della domanda di verifica di fattibilità presentata dalla società Erg Rivara Storage;
se, alla luce della risposta precedentemente fornita alla succitata interrogazione 5-08154, nella quale precisamente si riferisce “quanto attiene al supplemento di istruttoria citato nell’interrogazione, esso è stato richiesto alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS antecedentemente alla data di respingimento dell’istanza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ed immediatamente a valle degli eventi sismici del 20 e 29 maggio scorso. Dal momento che le finalità di questa attività superano il caso specifico, si è comunque ritenuto di non interrompere il summenzionato supplemento istruttorio, perché i dati che esso potrà fornire si inquadrano nel più generale tema delle eventuali correlazioni tra stoccaggi in acquifero profondo ed eventi sismici, anche di eccezionale gravità», il Ministro interrogato non ravvisi un palese contrasto con le procedure previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che stabilisce che le procedure di valutazioni di impatto ambientale siano attivabili solo a fronte di progetti concreti”;
lo scorso 5 febbraio la società Erg Rivara Storage ha annunciato tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito web la volontà di disimpegnarsi dal progetto di Rivara e di sollevare dall’incarico di Amministratore Delegato Mr. Nash;
Nonostante le considerazioni di merito di cui sopra, il supplemento d’istruttoria citato non ha modificato il parere precedentemente fornito;
La normativa vigente prevede l’obbligatorietà dell’intesa con la Regione competente in questo caso l’Emilia Romagna, che nell’agosto 2012 con DGR ha diniegato la stessa confermando le motivazioni tecniche e giuridiche dei precedenti propri atti, così come delle risoluzioni approvate dall’Assemblea legislativa nonché quelli contenuti nelle delibere dei comuni coinvolti e della provincia di Modena
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Se i ministri interrogati, alla luce delle suesposte considerazioni, non ritengano opportuno adottare un atto di definitivo diniego dell’autorizzazione dello stoccaggio gas di Rivara, il cui sito è gia stato da piu parti definito inequivocabilmente inidoneo, mettendo così fine ad una situazione di tensione e preoccupazione nella quale vivono da molti anni le popolazioni e le imprese residenti nei luoghi coinvolti dal progetto di stoccaggio, e colpiti gravemente dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
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