La legge sul conflitto di interessi è al primo punto della nostra azione di governo. Le nuove regole sul conflitto di interessi riguarderanno non solo le cariche di governo, come è oggi, ma anche quelle di Regioni, enti locali e autorità indipendenti. Vogliamo abrogare la legge attuale e riscriverla rafforzando i controlli per l’accertamento del conflitto di interessi e introducendo sanzioni più severe per chi la viola.
La nostra proposta
La politica deve reggersi su un rapporto di fiducia tra cittadini e responsabili politici e occorre cancellare tutte le situazioni nelle quali questo rapporto di fiducia potrebbe venire meno. Si pone perciò il problema di prevenire il conflitto o gli intrecci tra gli interessi privati di queste personalità e gli interessi pubblici che essi devono perseguire.
Il centrodestra nel 2004 ha approvato una legge sul conflitto di interessi (la cosiddetta legge Frattini) che, per espressa ripetuta dichiarazione dell’ autorità Antitrust (delegata alla sua applicazione) è del tutto inefficace. Quella legge va sostituita con misure più efficaci che si pongono nel solco del dibattito avutosi nella legislatura appena conclusa e che si ispirano all’impianto complessivo del testo approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati l’11 maggio 2007 (http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/26112.htm) e alla proposta Elia-Onida-Cheli-Bassanini e altri (www.astrid.eu/ASTRID-La-disciplina-del-conflitto-d-interessi.pdf).
Anzitutto occorre abrogare la cosiddetta «legge Frattini» del 20 luglio 2004 che disciplina il conflitto di interessi e dettare una disciplina diversa.
La legge Frattini infatti contiene una serie di criticità e inefficienze sia per quanto riguarda l’ambito soggettivo (circoscritto ai soli titolari di cariche di governo nello Stato), sia per quanto concerne l’ambito oggettivo (la qualità di socio di società concessionarie pubbliche, ad esempio, non è causa di conflitto di interesse) e i meccanismi per accertare e sanzionare i conflitti di interesse.In particolare, rispetto alla disciplina attualmente in vigore, si rende necessario:
a) ampliare il novero dei soggetti sottoposti alla disciplina, comprendendo non solo i titolari di cariche di governo, ma anche i presidenti e i componenti delle più rilevanti autorità indipendenti, i titolari di cariche nelle Regioni e enti locali, prevedendo anche per costoro gli stessi obblighi di condotta;termini una situazione di conflitto di interessi;
b) attribuire all’Autorità garante della concorrenza e del mercato una serie di poteri, strumenti e responsabilità per agire efficacemente contro le situazioni di conflitto, mentre la legge attualmente vigente dispone unicamente che l’Autorità, incaricata di una mera azione generale di sorveglianza, si limiti a “promuovere” le misure necessarie, non meglio specificate;
c) stabilire un diverso sistema valevole anche nei confronti della stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, a cui parimenti si applica la disciplina qui introdotta; d) rendere il nuovo sistema di controllo e sanzione immediatamente applicabile anche alle cariche attualmente ricoperte.
e) estendere le situazioni di incompatibilità assoluta all’esercizio di cariche nel governo o nelle autorità indipendenti o nelle Regioni e enti locali (cosiddetta fase statica), comprendendo, a differenza della norma ora vigente, non solo le incompatibilità derivanti da attività di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale, ma anche la “mera proprietà” di impresa, di azioni o di quote di una società;
f) trasformare il concetto di conflitto di interesse (cosiddetta fase dinamica) in una situazione di pericolo che lo rende controllabile ancora prima che si verifichi una lesione concreta dell’imparzialità del titolare della carica;
g) costruire un sistema di controllo ex ante, introducendo istituti, quali le dichiarazioni preventive e i poteri istruttori in capo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in alternativa si può stabilire la competenza dell’Autorità nazionale anticorruzione), apprestati al fine di prevenire le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo;
h) individuare le ipotesi che consentono l’eliminazione delle situazioni proprietarie che sono fonti di conflitto, imponendo, come strumenti alternativi per evitare la sanzione della decadenza, il mandato irrevocabile a vendere oppure il trasferimento della gestione a un terzo indipendente (il cosiddetto blind trust). Quest’ultima alternativa scatterebbe soltanto in talune ipotesi, quelle in cui il conflitto di interessi economici è di minore importanza e può essere rimediato con il trasferimento della gestione del patrimonio;
i) costruire un sistema di sanzioni ex post, introducendo istituti idonei a sanzionare, con estrema incisività e fino alla decadenza dalla carica, i casi in cui si registri la violazione delle disposizioni di prevenzione e si determini una situazione di conflitto di interessi;
j) attribuire all’Autorità garante della concorrenza e del mercato una serie di poteri, strumenti e responsabilità per agire efficacemente contro le situazioni di conflitto, mentre la legge attualmente vigente dispone unicamente che l’Autorità, incaricata di una mera azione generale di sorveglianza, si limiti a “promuovere” le misure necessarie, non meglio specificate;k) stabilire un diverso sistema valevole anche nei confronti della stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, a cui parimenti si applica la disciplina qui introdotta;
l) rendere il nuovo sistema di controllo e sanzione immediatamente applicabile anche alle cariche attualmente ricoperte.
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