Il divieto di monetizzazione delle ferie, valido per tutto il pubblico impiego, non si applicherà ai docenti precari. Ma solo nell’ordine della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito fruire delle ferie. Lo prevede il comma 44, dell’articolo 3, del disegno di legge sulla stabilità, attualmente al vaglio del parlamento. La deroga deve fare i conti anche con l’incremento di 15 giorni delle ferie spettanti al personale docente. Ma la cancellazione dell’indennità, a fronte della impossibilità materiale di fruire delle ferie a causa della brevità della durata dei contratti, avrebbe ingenerato una mole impressionante di contenzioso con sicura soccombenza dell’amministrazione. E allora il governo è corso ai ripari, consentendo la monetizzazione ai supplenti sino al termine delle attività didattiche se assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico, che non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie, e anche ai supplenti brevi e saltuari, che sono assunti per pochi giorni e, quindi, si trovano nell’impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie. Ma per evitare che l’importo delle indennità potesse assumere cifre importanti, il ministero dell’economia, guidato da Vittorio Grilli, è ricorso ad uno stratagemma. La normativa contrattuale attualmente in vigore prevede, infatti, che le ferie possano essere fruite solo nei periodi di sospensione dell’attività didattica, in ciò escludendo le vacanze di Natale e di Pasqua e limitando il periodo utile alle sole vacanze estive. E quindi, per ampliare il novero dei periodi utili, comprendendo anche le vacanze di Natale e Pasqua, l’esecutivo ha stabilito che il periodo valido sia quello «della sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche» si legge nella relazione illustrativa del provvedimento «di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la fruizione delle ferie».
Ciò sarà sufficiente ad evitare esborsi cospicui per l’erario. Perché il numero di giorni che potranno essere monetizzati non supera in media quelli che venivano monetizzati prima dell’entrata in vigore del divieto «nemmeno considerando i 15 giorni di ferie in più consentiti dalla norma» sulle 24 ore di cattedra settimanali. A questo proposito, palazzo Chigi ha considerato che il personale supplente sino al termine delle attività didattiche gode di un numero di giorni di ferie su base annua pari a quelli spettanti al personale di ruolo. E cioè 32, ai quali si aggiungono i 15 previsti dalle nuove disposizioni, purché abbia compiuto almeno tre anni di servizio a qualsiasi titolo. Si tratta, quindi di 47 giorni su base annua, cioè 39,2 giorni nel periodo di dieci mesi di durata dei rispetti contratti di lavoro. Pertanto, le nuove disposizioni consentiranno al personale supplente sino al termine delle attività didattiche di monetizzare un numero di giorni di ferie pari al massimo ad 11. Comunque inferiore ai 26,7 che potevano monetizzare sino all’entrata in vigore del decreto legge 95/2012.Il ministero ha stimato, inoltre, che tale riduzione nel numero dei giorni monetizzabili, da parte dei circa 100.000 supplenti sino al termine delle attività, compensi più che ampiamente l’incremento, corrispondente alla quota parte dei 15 giorni di ferie da riconoscere in più, relativo al personale supplente breve e saltuario. A conti fatti, dunque,, sempre secondo il governo, si andrà più o meno in pari, rispetto alla situazione vigente prima dell’aumento di 15 giorni delle ferie complessivamente spettanti.
da ScuolaOggi 23.10.12
Pubblicato il 23 Ottobre 2012