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"La Fornero davanti alla Consulta", di Nicola Mondelli

Non si ferma la protesta dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che si sono visti negare l’accesso alla pensione dal 1 settembre 2012 nonostante che entro il 31 agosto 2012 avrebbero potuto fare valere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa previgente l’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto legge 201/2011. Il diritto alla cessazione dal servizio a decorrere dal 1 settembre 2012 è già stato riconosciuto dai alcuni giudici del lavoro dei tribunali di Oristano, Torino e Venezia. Con il giudice del lavoro del tribunale di Siena la controversia sulla legittimità costituzionale della disposizione dell’art. 24 del decreto legge, 201/2011 nella parte in cui non consente al personale della scuola di cessare dal servizio con i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa previgente la data di entrata in vigore del decreto legge (65 anni di età per gli uomini , 61 anni per le donne e non meno di 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia; quota 96 0 4 anni di contribuzione per la pensione di anzianità) ancorché maturati nel corso dell’anno scolastico 2011/2012, approda ora dinanzi alla Corte Costituzionale La decisione di trasmettere alla Corte Costituzionale gli atti di un procedimento instaurato da una docente che si era visto negare dall’amministrazione scolastica la domanda di cessazione dal servizio del 1/9/2012, perché non possedeva alla data del 31 dicembre 2011 i predetti requisiti ma li avrebbe maturati entro il 31 agosto 2012, è stata assunta appunto dal giudice del lavoro del tribunale di Siena che ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 nella parte in cui non differenzia, con particolare riguardo al
personale della scuola, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, il dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente. Tra le argomentazioni addotte a supporto della «rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale dell’art. 24•, il giudice oltre a ribadire le specificità del settore scolastico, come riconosciuto da una serie di leggi e di decreti ministeriali, nel quale, per garantire il rispetto dell’ordinamento didattico e la continuità dell’insegnamento, la decorrenza del trattamento pensionistico è unicamente quello del 1 settembre, sottolinea l’evidente disuguaglianza di trattamento riservato, in particolare, al personale femminile dipendente dal settore privato dal comma 15-bis del predetto art. 24 rispetto a quello riservato al personale femminile scolastico. La decisione dei giudici costituzionali tiene ora con il fiato sospeso gli oltre 6 mila, tra docenti ed Ata, che appunto entro il 31 agosto 2012 hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi che consentirebbe loro, in caso di decisione favorevole, di andare in pensione a decorrere dal 1 settembre 2013.
da ItaliaOggi 11.09.12
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