Docenti soprannumerari in organico di fatto senza regole certe. Mancano disposizioni specifiche per individuarli. E i dirigenti scolastici sono costretti a navigare a vista. L’ordinanza 64 dell’anno scorso, che l’amministrazione sta applicando provvisoriamente in attesa del nuovo contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni, non prevede, infatti una specifica disciplina. E anche il nuovo accordo, attualmente in itinere, non fa che ricalcare quel poco che c’è nell’ordinanza dell’anno scorso.
Il contratto che non c’è
Oltre tutto la bozza di contratto è stata trasmessa al ministero dell’economia e alla Funzione pubblica solo il 25 luglio scorso, a 47 giorni di distanza dalla prima sottoscrizione. E quindi non si sa ancora quale sarà il testo normativo al quale gli uffici scolastici dovranno fare riferimento all’atto della disposizione delle operazioni. Non si sa ancora, infatti, se via XX settembre palazzo Vidoni hanno qualcosa da dire. E se questo qualcosa sarà accettato oppure no dai sindacati.
L’ipotesi di una nuova ordinanza
Si profilano , dunque, 2 possibilità. La prima è che vada tutto liscio e che il contratto venga firmato. In questo caso il testo di riferimento sarebbe il nuovo contratto. La seconda è che i sindacati rispondano picche ad eventuali rilievi del mineconomia o della funzione pubblica. Nel qual caso il ministero dell’istruzione dovrebbe recepire unilateralmente i rilievi e procedere con una nuova ordinanza. L’unica cosa relativamente certa è che l’ordinanza dell’anno scorso non è il testo di riferimento delle operazioni. Anche se le domande fanno riferimento a tale provvedimento.
Se il posto non c’è
La questione è di estrema attualità. Perché le situazioni di soprannumero cominciano già ad intravedersi dopo gli esiti della mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi). Non sono rari, infatti, i casi in cui la cattedra è disponibile sull’organico di diritto e, quindi, l’amministrazione procede al trasferimento. Ma poi, dopo avere rifatto i conti, si scopre che in organico di fatto manca uno spezzone, se non addirittura l’intera cattedra. Si pensi, per esempio, ai posti di sostegno, che possono sparire in organico di fatto, quando gli alunni disabili si trasferiscono da una scuola ad un’altra. Oppure alla scomparsa di spezzoni dovuta ad accorpamenti di classi per gli esiti degli esami di riparazione.
Soprannumerari in stand by
Tali fenomeni in organico di diritto determinano l’applicazione di una dettagliata disciplina, che regola il procedimento di individuazione dei soprannumerari e la loro ricollocazione. Ma in organico di fatto non trovano riscontro in analoghe disposizioni, salvo alcune scarne previsioni contenute nell’ordinanza 64/11. Previsioni che, però, non contemplano la procedura di individuazione dei soprannumerari. Oltre tutto il soprannumerario in organico di fatto può essere individuato come tale solo dopo l’effettiva formazione del relativo provvedimento. Che di solito avviene poco prima della disposizione dei movimenti. E quindi è quasi impossibile applicare in analogia le procedure previste per il trattamento dei perdenti posto in organico di diritto. Perché non c’è abbastanza tempo e il tutto si verifica quando i docenti sono in ferie.
Le norme sui trasferimenti
Oltre tutto, trattandosi di norme speciali e, in alcuni casi, addirittura eccezionali, l’applicazione in via analogica non risulta praticabile. Si vedano, per esempio, le disposizioni che prevedono il <> automatico del docente ultimo arrivato, contenute negli articoli 21, comma 9 e 23, comma 11 del contratto sui trasferimenti e i passaggi. Clausole che hanno natura di norme eccezionali e, quindi, sono insuscettibili di interpretazione analogica (si veda la sentenza 8825/2012 della sezione tributaria della Cassazione). Dunque, si naviga a vista.
Che fine fa chi perde il posto
Resta il fatto, però, che l’ordinanza sulle utilizzazioni consente, in alcuni casi, ai soprannumerari in organico di fatto di rimanere a disposizione nella scuola dove si verifica l’esubero. E questo, in qualche misura, da una parte tampona i disagi di un’utilizzazione dell’ultima ora e, dall’altra, previene il contenzioso. Si pensi per esempio, all’art.2 comma 5 dell’ordinanza, che consente di evitare l’utilizzazione d’ufficio se le ore si riducono solo di un quinto. Oppure l’art.4 comma 10, che consente ai docenti che vanno in soprannumero per effetto degli accorpamenti di rimanere a disposizione nella scuola di utilizzazione.
da ItaliaOggi 07.08.12