I docenti precari, che hanno ottenuto la proroga del contratto per partecipare agli esami di stato come commissari, non potranno chiedere la monetizzazione delle ferie. Che può arrivare anche fino a 1500 euro se il docente lavora ad orario pieno. È uno degli effetti dell’entrata in vigore del decreto legge sulla revisione della spesa del 6 luglio scorso (n.95). Il provvedimento, al comma 8 dell’art. 5 , prevede infatti il divieto di corrispondere qualsivoglia indennizzo ai dipendenti pubblici che non abbiano fruito delle ferie nei periodi previsti dai contratti collettivi. E siccome è entrato in vigore il 7 luglio, si applica a tutte le cessazioni intervenute a partire da tale data. La preclusione, salvo correzioni in sede di conversione del decreto, vale anche per la scuola, per effetto del rinvio espresso all’art. 1, comma 2, della legge 31/12/2009, n. 196. Che rinvia a sua volta a un elenco di amministrazioni redatto dall’Istat , in cui rientrano anche le scuole, in quanto «considerate a fini statistici Unità Locali del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca». Che rinvia anche all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, che qualifica le istituzioni scolastiche alla stregua di pubbliche amministrazioni.
L’affidamento
Nessun dubbio, dunque, sull’applicabilità delle nuove disposizioni anche ai dipendenti dell’amministrazione scolastica. Qualche perplessità resta, invece, per quanto riguarda le modalità di attuazione. E in questo la novella non aiuta di certo. Perché, oltre a non indicare alcuna disciplina transitoria, il comma 8 dell’articolo 5 non tiene conto del principio di affidamento. Che pure dovrebbe avere un qualche valore. Se non altro per evitare di penalizzare lavoratori equiparabili che, all’atto dell’accettazione della proroga del contratto non sapevano che sarebbero andati incontro a svantaggi di natura economica. E che in ogni caso hanno reso un servizio all’amministrazione. Talvolta con effetti deteriori anche sull’importo dell’indennità di disoccupazione. Si pensi per esempio ai docenti che abbiano percepito retribuzioni di importo inferiore a quelle pregresse a seguito dello svolgimento di incarico di commissario d’esame. Il tutto con l’effetto di abbassare l’importo complessivo sul quale viene calcolata la somma relativa all’indennità.
Pensionati e Ata
Il divieto di monetizzazione delle ferie si applicherà anche ai docenti e agli Ata, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, che cesseranno dal servizio per pensionamento con effetti dal 1° settembre prossimo. Il provvedimento, peraltro, prevede la disapplicazione espressa delle disposizioni contrattuali o di altra natura che prevedevano la monetizzazione. E quindi, in ultima analisi, decontrattualizza una materia che fino al 6 luglio scorso era regolata dal comma 15 dell’articolo 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le sanzioni
Oltre tutto, il comma 8 prevede anche sanzioni nei confronti dei dirigenti che non dovessero provvedere ad applicare il divieto di monetizzazione. Sanzioni che comportano la responsabilità disciplinare e la responsabilità amministrativa, che può determinare anche una eventuale azione di rivalsa davanti alla corte dei conti . Il rischio, dunque, è che i dirigenti scolastici, nel timore di incappare in queste sanzioni si astengano del tutto dal provvedere agli adempimenti di loro competenza, impedendo al tesoro di liquidare le relative spettanze. E a ciò va aggiunto l’ulteriore rischio che il versamento degli indennizzi venga bloccato direttamente dai dirigenti degli uffici periferici del ministero dell’economia. Sarebbe quanto mai auspicabile, dunque, che le amministrazioni centrali intervenissero al più presto con un chiarimento.
da ItaliaOggi 17.07.12