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"Il Reclutamento di Formigoni alla Corte Costituzionale!", di Osvaldo Roman

Il Consiglio dei Ministri n. 35 del 15 giugno 2012 ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale: della legge Regione Lombardia n. 7, del 18 aprile 2012, recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, per violazione dei principi fondamentali in materia d’ istruzione. L’art. 4. di tale legge recava le seguenti modifiche all’articolo 3 della l.r. n. 19/2007:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di realizzare l’incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l’offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell’ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall’anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica.
2-ter. E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.
2-quater. Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell’intesa di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. La Giunta regionale relaziona semestralmente sulla sperimentazione alla commissione consiliare competente.».
La decisione del Consiglio dei ministri appare inevitabile quanto ineccepibile.
Infatti è noto a chiunque si occupi anche superficialmente della materia che il reclutamento dei docenti, sia a tempo indeterminato che con nomina annuale, come competenza legislativa esclusiva, si colloca pacificamente fra le norme generali sull’istruzione di cui alla lettera n) dell’art.117 della Costituzione.
E’ altrettanto pacifico (art.117, c.6) che le potestà regolamentare sulle materie di competenza legislativa esclusiva spetta allo Stato salva delega alle Regioni. Inoltre (per l’art.118) lo Stato può delegare solo con legge alle Regioni proprie competenze amministrative. Quindi tra le “modalità di espletamento del concorso”che il commi abrogati dalla Corte, volevano attribuire alla Giunta regionale potevano figurare norme definibili solo legislativamente dallo Stato, come ad esempio i requisiti di accesso, ed altre che potevano essere regolate con atti amministrativi riservati allo Stato e delegabili solo con apposita legge statale.
E’ evidente comunque che nessuna legge regionale, come quella in questione, può attribuire alla Regione competenze amministrative statali.
L’iniziativa di Formigoni era quindi esclusivamente propagandistica e volta allo scopo di trovare un terreno di convergenza tra Lega e PDL che su queste stesse materie si sono finora prodotti in numerosi tentativi tutti finiti nel nulla.
Infatti già il pdl Aprea, prima delle modifiche soppressive apportate nel testo unificato, che attualmente riguarda sono le “norme per l’autogoverno delle suole statali”, prevedeva un reclutamento fondato su albi regionali degli abilitati e su concorsi per titoli a livello di reti scolastiche.
Sulla stessa scia si collocavano le diverse proposte di legge della Lega sia alla Camera che al Senato.
Tutte queste proposte si fondavano sulla previsione di un trasferimento alle Regioni di competenze amministrative statali. Un siffatto trasferimento di competenze amministrative, con apposita legge statale, è previsto dalla nostra Costituzione. Quello che purtroppo sfuggiva al legislatore leghista era che il trasferimento di funzioni legislative esclusive, non è previsto (se non con le procedure di cui all’art.116 della Costituzione)
Di tali funzioni infatti si tratta quando si trasferiscono ai regolamenti regionali, intendendoli come atti amministrativi, la regolamentazione di materie come quelle riguardanti la definizione delle caratteristiche generali del sistema concorsuale. Fra queste le modalità di svolgimento e i requisiti di accesso ai concorsi. Si tratta di materie intangibili a livello delle singole regioni che in tale caso non possono essere oggetto di trasferimento amministrativo e possono essere regolate solo e direttamente da una legge dello Stato.
La legge lombarda rinviata alla Consulta andava oltre perché in questo caso era la stessa legge regionale che trasferiva alla regione le competenze Amministrative statali in materia di concorsi!
Sugli albi regionali riservati ai residenti, sull’accesso ai medesimi dei docenti con commissioni esaminatrici di nomina politica locale e sul reclutamento per titoli da parte delle scuole si sono dunque esercitate le proposte della Lega ivi compresa quella presentata dal sen Pittoni nel 2008 (A.S. n 997). Nel 2010 lo stesso Pittoni ha presentato un nuovo disegno di legge n.2411 di cui, dopo quasi due anni, si conosce ancora oggi solo il titolo. Infatti del DDL dal titolo “Disposizioni per l’istituzione di albi regionali per il reclutamento del personale docente presentato in data 27 ottobre 2010, annunciato nella seduta n. 446 del 27 ottobre 2010, il testo non è ancora disponibile al Senato. Nei giorni scorsi un testo, che si ritiene conclusivo dopo un così travagliato iter, pare sia stato presentato, oltre che al Ministro Profumo anche all’on Violante, Quest’ultimo ha rilasciato al sen. Pittoni un benevolo attestato che è stato prontamente pubblicato dalla Padania e da altri giornali.
Ognuno è libero, nonostante i precedenti sopra ricordati, di “pronunciarsi” come gli pare, a me resta la curiosità di conoscere finalmente questo testo definitivo che sembrerebbe essere “ispirato da un pregevole equilibrio tra le diverse esigenze”.

da La Rosa Rossa News