«La legge regionale non stravolga la statale», di Vittorio Emiliani
La tutela urbanistica regionale non può essere sostitutiva di quella statale, ma soltanto “aggiuntiva”. Può cioè ampliare il livello della tutela del bene protetto, non, all’inverso, servire a restringere l’ambito della protezione assicurata dalle leggi statali. Lo ha ribadito la Corte costituzionale con la sentenza n.66/2012 nei confronti della legge n.10/2010 della Regione Veneto, in specie dell’art. 12. La Corte riafferma dunque, più che opportunamente, un principio essenziale: il legislatore regionale non può scalfire la potestà dello Stato in materia di beni primari quali i beni paesaggistici. Punto di frizione fra norme statali e legge veneta? La possibilità per quest’ultima di eliminare, pur “sussistendo il vincolo paesaggistico”, l’obbligo dell’autorizzazione. Che resta invece intatto, in forza della legge Galasso/1985 e del Codice per il Paesaggio. La “via veneta al paesaggio” porterebbe a una sostanziale “delegificazione” della materia, dice la Corte, demandando ai Comuni di individuare i territori con caratteristiche analoghe a quelli inseriti nelle Zone A (centri storici) e B (tessuto edilizio consolidato). Una sorta di risotto paesaggistico alla veneta, che aprirebbe la strada a uno …