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"Dimissioni in bianco. La riforma lascia le donne in pericolo", del “Comitato 188 firme per la 188”

Pubblichiamo dall’Unità la lettera aperta sulle «Dimissioni in bianco» al ministro Elsa Fornero e alle commissioni Lavoro di Camera e Senato scritta dal Comitato 188, dal nome della legge.

Il disegno di legge sul mercato del lavoro dedica un intero articolo, l’articolo 55, alla normativa contro le dimissioni in bianco. Riteniamo questa scelta giusta e frutto anche dell’iniziativa di tante donne,fuori e dentro il Parlamento,che non hanno mai smesso di chiedere e proporre norme capaci di impedire le dimissioni in bianco.
Perché non era e non è possibile rassegnarsi alla pratica barbara di far firmare al momento dell’assunzione una falsa lettera di dimissioni da tirar fuori quando una lavoratrice è in gravidanza,un lavoratore è malato o non desiderato o, molto frequentemente, immigrato o immigrata.
A febbraio, noi del Comitato “188 per la 188” abbiamo incontrato il Ministro Fornero; abbiamo lanciato una giornata di mobilitazione nazionale; abbiamo scritto una lettera al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Camera e Senato, a tutte le parlamentari e i parlamentari; abbiamo raccolto, in un giorno e mezzo, 188 autorevolissime firme di donne di tutti i settori della società italiana ,diverse per esperienze, generazioni,culture politiche.
L’abbiamo fatto per sostenere la necessità intervenire subito in modo da porre fine al ricatto agito sulle persone, non solo al momento dell’assunzione, ma durante tutta la durata di quel rapporto di lavoro su cui pende la spada delle dimissioni conservate in un cassetto. Ormai “dimissioni in bianco “ è un modo di dire entrato nel linguaggio e l’indignazione per l’abuso è entrato nel senso comune. Per questo abbiamo salutato con piacere l’art.55 del disegno di legge e il fatto che Ministro Fornero abbia mantenuto quanto aveva dichiarato in più occasione e per questo lo ringraziamo.
E perciò, senza alcun pregiudizio, vorremmo fare alcune osservazioni e domande di chiarimento sugli 8 commi che compongono l’articolo 55. A noi la procedura prevista pare complicata. Per le dimissioni volontarie si rimanda ad un meccanismo ancora da definire entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge o in in alternativa ad uno scambio di raccomandate incrociate tra datore di lavoro, persona coinvolta, Direzione territoriale dl lavoro. E ad un meccanismo di convalida differente nel caso della lavoratrice madre. Forse era preferibile individuare un’unica modalità: un modulo numerato e progressivo, senza costi, con il quale dare le dimissioni, utilizzando la tecnologia.
Non è chiaro il senso dell’ ”offrire entro 7 giorni dalla ricevuta della raccomandata le proprie prestazioni al datore di lavoro”come forma di contestazione delle dimissioni”. Non è chiaro perchè si utilizzi sempre la formula “datore di lavoro”. Implica che l’ambito della norma è riferita solo al rapporto di lavoro subordinato? Se fosse così sarebbe un errore. Ma soprattuto non è chiaro il comma 8,laddove si dice che “Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco al fine di simulare le dimissioni o la risoluzione consensuale è punito con la sanzione amministrativa da 5000 a 30.000 euro…».
Non è chiaro quando l’abuso diventa reato: di sicuro la firma in bianco estorta , è un abuso grave . E,come diceva il “documento policy “del Governo, quell’atto, quell’abuso configura un licenziamento discriminatorio ,che semplicemente diventa nullo:questa la giusta sanzione,non la multa.
Il disegno di legge non cita più il licenziamento discriminatorio e cita al contrario la legge 689 del 1981, quella sulla depenalizzazione. Può trattarsi di una dimenticanza o di un sottinteso, la multa può essere una sanzione aggiuntiva:ma il Ministro e le Commissioni parlamentari competenti potranno ben comprendere come si tratti di un punto particolarmente rilevante, che richiede un chiarimento e nel caso un cambiamento.

da L’Unità