Nell’organizzazione di “viaggi di istruzione e visite guidate”, più comunemente conosciute come “gite scolastiche”, le scuole sono totalmente autonome. È quanto ribadisce il ministero dell’Istruzione con una nota emanata ieri in cui ricorda agli Uffici periferici e alle istituzioni scolastiche che dal 1° settembre 2000 le scuole godono del regime di autonomia a seguito dell’entrata in vigore del DPR n. 275 del 1999 (Regolamento in materia di autonomia scolastica).
La nota, come precisa lo stesso Miur, nasce dai «molteplici quesiti che pervengono al Ministero da parte delle istituzioni scolastiche relativi alle modalità di organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate». La nota ricorda quindi alle scuole che «l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola».
Ma, precisa il Miur, a decorrere dal 1° settembre 2000 il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ha configurato «la completa autonomia delle scuole anche in tale settore». Pertanto, conclude la nota ministeriale, «la previgente normativa in materia costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo».
La nota fa quindi espresso riferimento alle diverse circolari, dalla 291 del 1992 alla 349 del 1999, fino alla 623 del 2 ottobre 1996 che fornisce il quadro generale per le «Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive» e che nel corso degli anni non ha subito sostanziali modifiche.
La circolare stabiliva espressamente che «l’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all’estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. Non deve, quindi, essere richiesta alcuna autorizzazione ai provveditori agli studi né al Ministero per l’effettuazione delle iniziative in questione».
E ancora, secondo quanto prevedeva la circolare ministeriale, «la scuola determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell’iniziativa in modo che sia compatibile con l’attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata».
Tutte le iniziative, inoltre, «devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale».
Era poi previsto che per organizzare un viaggio di istruzione dovessero partecipare almeno i due terzi degli alunni della classe e che vi fosse un docente ogni 15 alunni o 3 per ogni classe.
Infine, era consentita la partecipazione dei genitori a condizione che non vi siano oneri a carico della scuola e che questi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.
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