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Università, Pd: da Governo soluzioni solo parziali per assunzioni vincitori e idonei

Oggi, in commissione Cultura alla Camera, il deputato democratico Eugenio Mazzarella ha interrogato il Governo sulla ‘necessità di provvedere a risolvere la questione dei vincitori di concorso a ricercatore e degli idonei in procedure di valutazione di I e II fascia impossibilitati ad essere inquadrati in servizio o ad essere chiamati presso gli atenei che nelle more tra l’indizione dei concorsi e delle procedure si siano trovati a sfiorare il limite del 90% del Ffo per le spese del personale. Non soddisfa però la risposta del Governo che ha previsto soluzioni solo parziali in prospettiva ad una situazione che lede legittime aspettative maturare dagli aventi titolo, come l’esponente del Pd ha ribadito in sede di replica al governo, sollecitando una complessiva e solutiva riconsiderazione del problema”.

Roma, 15 febbraio 2012, Ufficio stampa gruppo Pd Camera

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Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)
VII Commissione
SOMMARIO
Mercoledì 15 febbraio 2012

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il finanziamento delle università …

5-06156 Ghizzoni ed altri: Sull’assunzione in servizio dei vincitori di alcune procedure concorsuali.

Eugenio MAZZARELLA (PD) illustra l’interrogazione 5-06156 presentata da GHIZZONI, MAZZARELLA, TOCCI, LOLLI, NICOLAIS e ZACCARIA. –
Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Per sapere – premesso che:
a fronte dell’anzianità del personale docente e dei ricercatori universitari, nonché di quello tecnico-amministrativo, è facile ipotizzare che i futuri massicci pensionamenti, in assenza di un adeguato turn over, avranno effetti negativi sull’offerta didattica e sulla attività di ricerca, oltre a procurare detrimento alla ordinaria prassi amministrativa;
in molti atenei, nonostante siano stati banditi appositi concorsi, non si procede con l’assunzione in servizio dei vincitori, per il combinato disposto del comma 4 dell’articolo 51 della legge n. 447 del 1997 – secondo il quale «Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario» – e del comma 1 dell’articolo 1 dalla legge n. 1 del 2009 che ha disposto che le università in cui il predetto rapporto superi il 90 per cento non possano né bandire concorsi né procedere ad alcuna assunzione di personale di ruolo;
se molti atenei superano la soglia del 90 per cento è anche a causa della costante e repentina diminuzione delle risorse assegnate dallo Stato al Fondo di finanziamento ordinario;
se il superamento della soglia del 90 per cento nel rapporto tra spese di personale e risorse del fondo di finanziamento ordinario impedisce l’assunzione dei vincitori, è tuttavia da ricordare che il suddetto limite non era stato oltrepassato nel momento in cui le università hanno avviato le procedure concorsuali e pertanto, la disposizione della citata legge n. 447 del 1997, novellata dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 180 del 2008, non dovrebbe ritenersi applicabile;
così pure, in analogia, dovrebbe essere sottratta alla applicazione della citata previsione di legge la chiamata di idonei di prima e seconda fascia presso gli atenei che abbiano bandito procedure di valutazione compartiva per assunzione in ruolo di associati e ordinari che si siano concluse;
la mozione approvata dal Consiglio universitario nazionale nell’adunanza del 21 aprile 2011 chiede al Ministro «di autorizzare le università a concludere con l’assunzione, le procedure concorsuali bandite nei casi in cui il rapporto tra spese fisse e il fondo di finanziamento ordinario avesse rispettato i limiti di legge al momento dell’emanazione del bando. Peraltro, tali assunzioni vanno a configurarsi come provvedimento finale (atto dovuto, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni) del procedimento di assunzione avviato con l’emanazione del bando». Nella stessa mozione, il Consiglio universitario nazionale ha molto opportunamente ricordato che «l’entità del fondo di finanziamento ordinario annuale per ciascuna università è stato soggetto a notevoli variazioni ed incertezze, a causa sia della diminuzione dello stanziamento complessivo di bilancio sia delle modifiche delle regole di ripartizione, tanto che la determinazione definitiva del fondo 2010 è stata comunicata alle università solo negli ultimi giorni dell’anno 2010». In quella sede si è inoltre considerato che «anche a causa delle modifiche legislative intervenute nel frattempo, molti concorsi a posti di professore o di ricercatore, banditi sin dal 2008, si sono conclusi solo alla fine del 2010 o si stanno tuttora concludendo; sussiste molta incertezza sui tempi e sulle modalità di applicazione del divieto di assunzione nel caso di superamento del tetto previsto per il rapporto tra spese fisse e fondo di finanziamento ordinario; tale tetto può essere ora superato in modo del tutto indipendente dalle scelte delle università, o per diminuzione del fondo di finanziamento ordinario o per nuove procedure di calcolo, situazioni comunque imprevedibili quando il concorso era stato bandito»;
il blocco delle assunzioni di personale universitario prolungherà il periodo di precariato per i vincitori di concorso a ricercatore e produrrà il rischio di decadenza dell’idoneità per gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa di I e II fascia, oltre a procurare comunque un grave danno per la didattica e la ricerca dell’intero sistema -:
quali iniziative, anche normative, intenda assumere per dare soluzione alla situazione ricordata in premessa, così da consentire la chiamata in servizio degli aventi titolo (vincitori o idonei) presso gli atenei che abbiano bandito concorsi di ricercatore o procedure di valutazione di I e II fascia, ancorché nelle more tra il bando e la conclusione della procedura detti atenei abbiano superato, anche a causa della costante diminuzione delle risorse trasferite dallo Stato al Fondo di finanziamento ordinario, il limite del 90 per cento previsto dal comma 4 dell’articolo 51 della legge n. 447 del 1997.
(5-06156)

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, rispondendo all’onorevole interrogante, osserva che la legislazione vigente – l’articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 – prevede un espresso divieto di assunzione, oltre che di indizione di nuove procedure concorsuali, per le università che hanno superato i limiti di spesa previsti dalla disposizione di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ricorda, inoltre, che il divieto trova applicazione se tale circostanza viene riscontrata al momento in cui l’assunzione deve essere formalizzata, a prescindere dal fatto che la stessa sussistesse o meno anche al momento dell’indizione della procedura concorsuale. Rileva, dunque, che, a legislazione vigente, non è prospettabile alcun intervento che consenta le assunzioni per quelle università la cui situazione di bilancio ricada nelle suddette limitazioni. Sottolinea che la questione potrà comunque essere riconsiderata alla luce di quanto previsto nello schema di decreto legislativo recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, predisposto in attuazione della delega di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari.
Evidenzia che tale provvedimento – diretto, tra l’altro, a monitorare la sostenibilità economica e l’equilibrio strutturale delle politiche di bilancio degli atenei, con particolare attenzione alle politiche di programmazione e reclutamento del personale – individua un limite massimo per le spese di personale e disciplina le misure di contenimento che le università sono tenute ad adottare quando il suddetto valore – calcolato attraverso alcuni indicatori anch’essi definiti nel provvedimento – raggiunge determinate soglie di attenzione, mettendo a rischio la sostenibilità e l’equilibrio del bilancio. Ricorda che lo schema individua una determinata combinazione dei livelli di spesa di personale a carico del bilancio dell’ateneo al fine di quantificare l’utilizzo delle risorse liberate dal turn-over . Tale combinazione è definita con dettagliata gradualità, così permettendo di agire in modo differenziato su situazioni eterogenee, secondo un principio di equità che fa scattare regimi di assunzione diversificati in relazione al livello e alla combinazione degli indicatori relativi all’incidenza delle spese di personale. Precisa, infine, che nel testo attuale è prevista la possibilità di assunzioni di personale anche per gli atenei che superano i nuovi limiti, nel limite del 10 per cento della minor spesa relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente.

Eugenio MAZZARELLA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario, che, essendo limitata ad una parte dell’interrogazione, risulta essere anch’essa parziale ed incompleta. Considera, infatti, che, proprio in nome del principio di equità evocato dal sottosegretario, in virtù del quale l’adozione di regimi diversificati dipende dagli indicatori relativi all’incidenza delle spese per il personale, il Governo pro tempore debba attivarsi al fine di consolidare le situazioni giuridiche derivanti da diritti ormai acquisiti, nel caso dei ricercatori, ovvero di legittime aspettative, nel caso degli idonei che hanno superato i concorsi per professore di seconda fascia. Auspica, al riguardo, che il Governo possa sanare al più presto tali situazioni di evidente e incostituzionale disparità di trattamento tra soggetti che vantano lo stesso titolo giuridico, ma che si vedono negati diritti e aspettative legittime soltanto in virtù della diversa sede universitaria. Ritiene che sia assolutamente necessario, in definitiva, che il Governo ponga in atto urgentemente quelle misure di buona conduzione delle politiche del personale che, nella specie, richiedono di definire le attuali situazioni pendenti, prima di dare avvio alle previste nuove procedure concorsuali di assunzione di ulteriore personale docente.