Ghizzoni: introdotto anche adeguamento stipendiale per ricercatori assunti nel 2010. “Per la prima volta la commissione Cultura ha votato all’unanimità il parere di modifica ai decreti legislativi applicativi della riforma Gelmini. Si tratta di un voto importante posto a valle di un processo di confronto tra tutte le forze politiche presenti in commissione che servirà a superare gli elementi di criticità presenti nei decreti approvati dal precedente governo sulla centralità degli Atenei e sul sistema di valutazione e accreditamento del sistema universitario. Un metodo nuovo che ci auguriamo possa caratterizzare i futuri lavori di esame dei restanti decreti attuativi della riforma Gelmini. La modifica dei due decreti, nell’indirizzo indicato dalla commissione che è stato accolto anche dal ministro Profumo, consentirà l’autonomia responsabile delle università attraverso un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli Atenei e di accreditamento periodico secondo le linee guida europee. Positivo infine che sia stato riconosciuto l’adeguamento stipendiale ai ricercatori a tempo indeterminato assunti nel 2010”. Lo dichiara la capogruppo del Pd nella commissione Cultura della Camera, Manuela Ghizzoni.
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Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. (Atto n. 395).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo n. 395, recante introduzione della contabilità economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università (Atto n. 395);
tenuto conto delle audizioni svolte;
considerato che:
il nuovo sistema contabile previsto dalla legge 240/10 e contenuto nei suoi principi di riferimento nel presente decreto legislativo rappresenta una significativa innovazione nella gestione delle università;
tale nuovo sistema avrà un forte impatto sull’organizzazione del lavoro degli atenei e richiederà notevoli costi sia per gli investimenti tecnici, sia per la formazione del personale, sia infine per la necessità di mantenere, anche a regime, la contabilità finanziaria oltre a quella economico-patrimoniale e a quella analitica;
i tempi previsti dallo schema di decreto in esame appaiono estremamente ristretti, in considerazione non solo delle forti innovazioni tecnologiche, culturali e organizzative richieste, ma anche dei tempi necessari per l’emanazione dei non pochi decreti ministeriali successivi già indicati nello schema di decreto;
il patrimonio delle università presenta alcune specificità, sia per quello immobiliare che è ampiamente demaniale o di provenienza demaniale, sia per quello mobiliare che contiene particolari tipologie – come la strumentazione scientifica d’avanguardia o prototipale, le raccolte bibliografiche e museali o altre ancora – che impongono di realizzare idonee speciali procedure nel loro trattamento contabile;
si ritiene necessario salvaguardare le scelte di autonomia organizzativa degli atenei, con particolare riferimento alle strutture dipartimentali che nella legge 240/10 sono identificate quali articolazioni di riferimento della ricerca e della didattica e che da decenni godono di autonomia amministrativa e gestionale che va accuratamente preservata pur nell’unicità del bilancio dell’ateneo, assicurando loro l’autonomia decisionale nell’utilizzo del budget disponibile per consentire di continuare a svolgere in modo tempestivo ed efficiente le loro funzioni istituzionali;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
si preveda all’articolo 5, comma 3, in relazione alle specifiche esigenze di ciascun ateneo, di riconoscere ai centri di responsabilità ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti una autonomia gestionale e amministrativa e si modifichi, di conseguenza, l’articolo 11, comma 4;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all’articolo 9, si valuti l’opportunità di prevedere un concreto ed efficace supporto ministeriale agli atenei nella sperimentazione e implementazione del nuovo sistema contabile e nella formazione degli addetti;
b) con riferimento all’articolo 2, si valuti l’opportunità di tener conto delle caratteristiche specifiche del patrimonio immobiliare e mobiliare delle università nello stabilire i principi contabili e gli schemi di bilancio;
c) si valuti l’opportunità di mantenere o meno gli incentivi previsti al comma 4 dell’articolo 7 anche in relazione all’effettiva adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico entro il 1o gennaio 2013.
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Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività. (Atto n. 396).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività (Atto n. 396);
tenuto conto delle audizioni svolte;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo all’esame della commissione è emanato a seguito della delega al Governo contenuta nell’articolo 5, comma 1, lettera a), primo e terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nel sopracitato articolo di legge al comma 3, lettera a), b), c), d), e) e g);
l’obiettivo da conseguire è la valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle università, con conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri predeterminati, anche mediante un sistema di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio delle università;
tale obiettivo, in base all’articolo 5, comma 3, lettera d) della legge n. 240/210, richiede la definizione di un «sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell’istruzione superiore aderenti all’Area europea dell’istruzione superiore»;
tale sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei prevede, ai sensi delle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3 sopracitato, in tre sottosistemi: I) sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle proprie attività da parte delle università (da potenziare); II) sistema di valutazione periodica dell’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca; III) sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio;
le linee guida europee sopracitate prevedono che la valutazione della qualità delle attività didattiche delle università europee è centrata su un confronto dialettico e costruttivo tra un’autovalutazione interna, affidata a docenti e studenti del corso di studio, e una successiva valutazione esterna, affidata ad esperti provenienti da altri atenei (visite in situ in peer review);
ciascuna procedura di valutazione si conclude con un rapporto di valutazione che indica punti di forza e di debolezza del corso di studio e suggerisce possibili interventi migliorativi o correttivi, in modo da ottenere un monitoraggio permanente della qualità e uno stimolo al miglioramento continuo;
in base agli esiti delle procedure di valutazione può essere rilasciato o meno un accreditamento del corso di studio che è destinato ad indicare a tutti i portatori di interesse (studenti, famiglie degli studenti, datori di lavoro, etc.) se il corso di studio è in grado di mantenere fede ai suoi impegni in termini di contenuti e di qualità;
considerato che:
è una necessità imprescindibile e urgente del sistema universitario nazionale dotarsi di un sistema di valutazione della qualità dei risultati in quanto l’autonomia e la responsabilità delle singole università dev’essere controbilanciata da continue e accurate valutazioni, in base alle quali sarà distribuita la quota premiale delle risorse pubbliche;
è recentemente entrata in funzione l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per cui è finalmente possibile mettere a regime un congruo sistema nazionale e locale di valutazione;
è conveniente, nel rispetto della legge delega e anche per ragioni di semplicità e economicità, definire un unico sistema nazionale di valutazione e assicurazione della qualità articolato in più sottosistemi e allineare le procedure di tale sistema a quelle europee;
ogni criterio, parametro o indicatore che sarà utilizzato per la valutazione dovrà essere, per ragioni di trasparenza e di equità, prestabilito con precisione e reso noto alle università, sia che si tratti di indicatori qualitativi e quantitativi ex ante, cioè relativi alla progettazione e alle risorse necessarie a priori per il funzionamento del corso di studio, sia che si tratti di indicatori qualitativi e quantitativi ex post, cioè relativi al processo didattico effettivamente realizzato e soprattutto alla qualità dei risultati ottenuti in termini di qualità della formazione e di successo personale e lavorativo dei laureati;
occorre coordinare il nuovo sistema di valutazione e assicurazione della qualità con la normativa di riferimento e con l’esperienza operativa dei nuclei di valutazione interna di ciascuna università;
occorre preservare il valore costituzionalmente garantito dell’autonomia universitaria, in particolare di quella didattica e organizzativa;
sono apprezzabili e condivisibili l’impianto generale dello schema di decreto e la possibilità di una rapida ed efficiente implementazione del sistema di valutazione e accreditamenti;
sono pienamente condivisibili le norme riguardanti il potenziamento del sistema di auto-valutazione (capo IV) con il ruolo assegnato alle commissioni paritetiche docenti-studenti e le incentivazioni per la qualità e l’efficienza degli atenei (capo V), con particolare riguardo alla rivalutazione del trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati;
visto tutto quanto espresso nelle precedenti premesse e considerazioni,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) si preveda un sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università, articolato in un sistema locale di valutazione e di assicurazione della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia delle proprie attività didattiche e di ricerca attivato presso ciascuna università, un sistema nazionale di valutazione e di assicurazione della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia delle attività didattiche e di ricerca condotte dalle singole università, affidato all’ANVUR e un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio attivati presso le università;
2) si preveda che il sistema di valutazione funzioni in coerenza con gli standard e le linee guida per l’assicurazione della qualità nell’area europea dell’istruzione superiore e quindi ciascun processo di valutazione metta tra l’altro a confronto i rapporti di auto-valutazione e la valutazione esterna ad opera di esperti non appartenenti all’università (in peer review o revisione tra pari) anche a seguito di visite in loco;
3) sia meglio definita la differenza tra accreditamento iniziale, fondato su indicatori ex ante definiti dall’ANVUR e che consente al Ministero di autorizzare le Università all’attivazione dei corsi, e accreditamento periodico che dev’essere fondato principalmente sugli esiti della valutazione e su indicatori ex post;
4) le parole «ispezioni» vengano sostituite con le parole «visite in loco»;
5) si espliciti che le procedure di valutazione si riferiscono a tutte le tipologie e sedi dell’università, comprese le sedi decentrate, e alle articolazioni interne delle università, come prescritto dalle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 5 della legge n. 240 del 2010;
6) sia esplicitato che della disposizione di cui all’articolo 15 beneficiano, in relazione al periodo che rientra nel primo anno di servizio ma successivo all’entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, anche i ricercatori non confermati a tempo indeterminato assunti nel 2010;
e con le seguenti osservazioni:
a) sia meglio chiarito che l’ANVUR propone al Ministro l’accreditamento periodico o meno delle sedi decentrate e dei corsi di studio delle università in base agli esiti della valutazione;
b) sia chiarito il rapporto tra i sistemi locali di qualità attivati presso gli atenei, i rispettivi nuclei di valutazione interna e le procedure interne di auto-valutazione, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76 e nel rispetto dell’organizzazione interna degli atenei.
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