I docenti e i non docenti che andranno in esubero, ad oggi sono circa 10 mila, continueranno ad essere ricollocati d’ufficio secondo i contratti vigenti. Ma se non sarà possibile trovare una nuova collocazione in provincia, dovranno subire la mobilità in regione e fuori regione.
Le nuove procedure saranno fissate al tavolo negoziale, ma bisognerà fare in fretta, perché bisognerà trovare una nuova sistemazione entro 90 giorni dall’individuazione dell’esubero, con o senza contratto. Perché se non saranno rispettati i termini, l’amministrazione applicherà l’art.40 del decreto legislativo 165/2001, che consente di procedere d’ufficio senza attendere la sottoscrizione del contratto. Così come già accaduto per le utilizzazioni (si veda l’ordinanza 64/2011). Nel caso in cui non sarà possibile ricollocare i lavoratori in esubero nemmeno in questo modo, si tenterà il collocamento in altre amministrazioni. In caso contrario si procederà con il collocamento in disponibilità a stipendio ridotto per 24 mesi. Dopo di che scatteranno i licenziamenti. Senza neppure provare ad avviare gli interessati ai corsi di riconversione. Sono queste le novità contenute nell’art. 4 -terdecies del maxiemendamento governativo al disegno di legge di stabilità per il 2012, approvato definitivamente dalla camera sbato scorso e del quale il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha disposto l’immediata pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La legge reca una nuova versione dell’art. 33 del decreto legislativo 165/2001. Il nuovo testo rende facili i licenziamenti nella pubblica amministrazione perché spezza i freni alla macchina procedurale della rinconversionedei lavoratori. Freni che consistono nell’obbligo di aprire un tavolo negoziale specifico in caso di esuberi. Adesso, invece, è prevista la mera informazione ai sindacati per accertare il personale in soprannumero. Le nuove disposizioni eliminano anche l’obbligo del previo tentativo di riconversione professionale, che è lo strumento più efficace per trovare una nuova collocazione ai lavoratori in esubero. Perché consente l’acquisizione delle competenze utili ad agevolarne il collocamento in altre mansioni. La strategia messa in campo dal governo è duplice.
Da una parte si estromettono i lavoratori dai tavoli dove si prendono le decisioni, rilegificando l’intera materia. E dall’altra si pongono le basi per agevolare i licenziamenti, minacciando sanzioni disciplinari e rivalse erariali nei confronti dei dirigenti non abbastanza solerti nell’avviare i processi di rivconversione. Quanto alle ricette previste per attutirne gli effetti, la nuova stesura dell’articolo 33 prevede anzi tutto che, prima di licenziare, l’amministrazione dovrà verificare se è possibile collocare il lavoratore in pensione. Ipotesi, questa che può trovare accoglimento solo se l’interessato avrà maturato almeno 40 anni di contribuzione. La norma non spiega se il pensionamento coatto dovrà essere applicato solo al lavoratore in esubero oppure se possa essere attuato per compensazione su altri lavoratori con analoghe mansioni, al fine di far rientrare l’esubero. E dunque, per saperlo bisognerà attendere la normativa di attuazione.
Esaurita questa fase senza esito positivo, l’amministrazione dovrà tentare di reimpiegare i lavoratori in odore di rottamazione tramite la mobilità d’ufficio. In riferimento a quest’ultimo aspetto, il maxiemendamento fa riferimento all’art. 1, comma 29 del decreto legge 138/2011. E ciò induce a sperare che almeno la contrattazione su trasferimenti e utilizzazioni non verrà cancellata. Sarà solo in quella sede, dunque, che sarà possibile cercare le soluzioni per evitare i licenziamenti dei soprannumerari in esubero. Soluzioni che, a dire il vero, ci sarebbero già. Specie per quanto riguarda il contratto delle utilizzazioni. Che poi è il contratto di riferimento del trattamento dei docenti soprannumerari incollocabili in organico di diritto: i docenti della famigerata Dop (dotazione organica provinciale). Sinistro acronimo con il quale l’amministrazione indica la Caienna dove vengono posti i docenti di ruolo che cambiano sede ogni anno, perché hanno subito la sventura di andare in esubero.
Le soluzioni già previste sono le seguenti. Prima si prova a ricollocare il docente nella stessa classe di concorso. Poi si prova in altra classe di concorso per la quale ha l’abilitazione. E infine , se nemmeno in tali casi si trova una nuova collocazione, si prova con una qualsiasi delle classi di concorso per le quali l’interessato possiede il titolo di studio. Ipotesi, quest’ultima, che fino ad oggi è rimasta solo sulla carta. Resta ferma, come extrema ratio, la mobilità intercompartimentale. Vale dire, la possibilità di trovare un altro lavoro ai docenti e ai non docenti in esubero in altre amministrazioni. Finora, anche questa ipotesi è rimasta solo sulla carta. Ma è ragionevole ritenere che le nuove disposizioni dovrebbero avere l’effetto di un colpo di acceleratore per il varo definitivo della relativa disciplina. Tanto più che anche in questo caso, non sono previsti passaggi al tavolo negoziale, ma meri accordi tra amministrazioni.
da ItaliaOggi 15.11.11