Il modello migliore è la “flexicurity” adottata nella penisola scandinava. Corsi di formazione e aiuti a trovare un nuovo impiego anche a Parigi e Berlino. Licenziare “facile” non è necessariamente un tabù in Europa. Ancora meno in America e Giappone. Ma, almeno nel Vecchio Continente, ciò che conta è il dopo. Laddove il mercato “non tira”, perché la crescita è bassa, perché c´è la crisi, perché la domanda è congelata, arrivano sostegno pubblico e in alcuni casi anche l´obbligo dell´azienda che mette alla porta a favorire il reinserimento del lavoratore. Tenendo conto dell´età, dell´esperienza, della capacità a mantenersi con quanto ha in tasca. Flessibilità sì. Ma anche sicurezza.
Il modello più avanzato, in questa direzione, è quello scandinavo. Invocato in questi giorni, anche perché ripreso dalla proposta Ichino che giace da due anni in Parlamento, la Flexicurity adottata da Danimarca e Svezia interviene appunto “dopo”. Basso grado di protezione, dunque, sul luogo del lavoro, con l´eccezione dei licenziamenti discriminatori (non esiste una legge sulla “giusta causa”), per i quali a Stoccolma ad esempio è prevista l´indennità anziché il reintegro. Ma altissimo grado di protezione “fuori”. In Danimarca, il disoccupato riceve un assegno per quattro anni (ma ora si studia di portarli a due) tra il 70 e il 90% della retribuzione. In Svezia l´80%. Il sussidio vale per tutti. Per chi non ha versato i contributi – i precari – paga lo Stato (la pressione fiscale è alta: Svezia 46% e Danimarca 48%, ma l´Italia è al 43,5% e senza questi sostegni). Nel frattempo i job center, che erogano anche le prestazioni, sfornano proposte di impiego, anche via web. Pochissimi arrivano al termine dei quattro anni senza un nuovo lavoro.
Anche in Francia le imprese, almeno quelle con più di 50 dipendenti, hanno l´obbligo di predisporre un piano sociale per attenuare le conseguenze del licenziamento, attraverso corsi di formazione o altre proposte di riqualificazione. In Germania, il datore è tenuto a consegnare un “attestato di lavoro” che aiuti chi perde il lavoro nella ricerca di una nuova occupazione. E non può licenziare senza aver considerato alcuni “criteri sociali” (età, autosufficienza del lavoratore) ed essersi consultato con i sindacati. La reintegrazione, però, scatta solo se una sentenza riconosce il licenziamento illegittimo o nullo.
A Londra, sul punto, pensano ad una stretta. Tutti i licenziamenti senza giusta causa leciti, tranne quelli che discriminano per sesso o razza. Ma l´ipotesi fa discutere. La procedura attuale è invece molto rigida. E di solito si finisce in tribunale. Rari i reintegri, ma il datore può essere condannato a pagare fino a 68 mila sterline di indennizzo. E anche in caso di vittoria, deve coprire le onerose spese legali. Anche a Madrid, in giugno Zapatero ha approvato un regolamento che per la prima volta fa riferimento all´estensione della giusta causa anche ai casi in cui le aziende prevedono perdite “permanenti, temporanee o congiunturali”. Nonostante tassi di disoccupazione tra i più alti d´Europa, 45% tra i giovani. Comprensibile lo sconcerto.
La Repubblica 31.10.11