Al Senato passa il ddl che permette di allungare i testi a difesa. Il governo ottiene la 48esima fiducia. Pd, Udc e Idv protestano. Adesso Il provvedimento torna alla Camera. Anm: “In pericolo la sicurezza di tutti”. Vietti: “Va in direzione opposto rispetto all’Europa”. Senza sorprese. Il Senato vota la fiducia (per la 48esima volta) sul ddl del “processo lungo 1”. Con 160 voti a favore, 139 voti contrari e nessun astenuto, palazzo Madama concede il via libera ad un provvedimento che l’opposizione definisce l’ennesima legge ad personam per il presidente del consiglio. Norme che, sempre secondo l’opposizione, i suoi legali potranno utilizzare nel processo Mills e in quello Ruby. Il provvedimento adesso torna alla Camera. Tra le proteste dell’opposizione, del Csm e dell’Associazione dei magistrati.
L’articolo unico di 9 commi, contiene alcune novità. Si conferma la possibilità per la difesa di presentare lunghe liste di testimoni e di non considerare più come prova definitiva in un processo la sentenza passata in giudicato in un altro procedimento, anche se, in quest’ultimo caso, le modifiche del governo precisano che da questa norma sono esclusi, ad esempio, i reati di mafia e terrorismo.
Altra modifica introdotta dal governo corregge la possibilità per un imputato di interrogare nel corso del dibattimento un testimone che rende dichiarazioni a suo carico. Qui si specifica che l’imputato potrà sì farlo, ma “a mezzo del suo difensore”. Resta la norma per cui le norme del ddl si possono applicare ai processi in corso e in cui non vi sia stata ancora la sentenza di primo grado.
Confermata la parte in cui si stabilisce che quando deve essere ‘irrogata la pena dell’ergastolo non si fa luogo alla diminuzione della penà prevista nell’articolo 442 del codice di procedura penale. Il condannato al carcere a vita, quindi, non avrà più la possibilità, avvalendosi del giudizio abbreviato, come avviene oggi, di avere la sostituzione dell’ergastolo con la condanna a 30 anni.
Novità vengono introdotte anche con i commi 8 e 9. Il primo prevede una stretta sui benefici: ad esempio per i condannati all’ergastolo per i reati di strage e per sequestro di persona con la morte del sequestrato, questi potranno usufruire dei benefici dopo aver scontato almeno 26 anni di carcere. Infine, si precisa che la legge entra in vigore “il giorno dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale”.
Dura la reazione dell’opposizione. “Siete espressione di un potere arrogante che protegge il capo assoluto. Volgendo le spalle al popolo italiano dovrete scappare cercando di evitare i meritati e sacrosanti calci nel sedere” dice Luigi Li Gotti dell’Idv. Mentre i senatori dipietristi hanno anche esibito alcuni cartelli con scritto ‘Ladri di giustizia’. “Oggi Berlusconi non è in aula. Non c’era nemmeno quando venne approvata la manovra economica a palazzo madama. Alla sua assenza si rispose che il premier era scivolato su una saponetta in bagno. Mi chiedo se stamattina si sia strozzato con il dentrifricio” attacca il presidente dei senatori pd, Anna Finocchiaro.
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Il Senato approva fiducia sul cosiddetto «processo lungo»
L’Aula del Senato ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul ddl che prevede l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo in cui è stata inserita la norma sul cosiddetto processo lungo. I sì sono stati 160, i no 139. Il ddl torna ora all’esame della Camera.
COSA PREVEDE IL “PROCESSO LUNGO”?
Il testo sul cosiddetto processo lungo accorpa i due articoli che erano stati messi a punto dalla commissione Giustizia del Senato che aveva inserito, rispetto al testo uscito dalla Camera, le norme bollate dall’opposizione come «ad personam» ossia volte a favorire il premier nelle sue vicende giudiziarie.
Il ddl modifica alcuni articoli del codice di procedura penale (articoli 190, 238 bis, 438, 442 e 495) in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell’ergastolo. La norma pomo della discordia prevede la possibilità per la difesa di presentare lunghe liste di testimoni a testimoniare in un processo e stabilisce che non si può più considerare come prova definitiva in un processo la sentenza passata in giudicato di un altro procedimento. Anche se il testo del governo precisa che questa norma non vale ad esempio per i processi di mafia e terrorismo. Rimane poi la misura presente già nel testo approvato alla Camera, che dà il nome alla legge.
Si stabilisce che per chi è condannato al carcere a vita non ci sarà più la possibilità, avvalendosi del giudizio abbreviato, di avere la sostituzione dell’ergastolo con la condanna a 30 anni di carcere. Il testo del governo recepisce un emendamento del relatore Roberto Centaro che prevede per i condannati all’ergastolo per reati di strage e per sequestro di persona, qualora vi sia stata la morte del sequestrato, una stretta di quei benefici di cui i condannati potranno usufruire solo dopo aver scontato 26 anni di carcere. Le norme contenute nella legge si applicano ai processi in corso, tranne quelli già chiusi in primo grado. Il testo del governo precisa, a scanso di equivoci, che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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