Resta molta perplessità su questo modo di legificare, attraverso provvedimenti onnicomprensivi e immodificabili (pena la caduta del Governo), che inseriscono in calderoni normativi provvedimenti del tutto eterogenei,
Come abbiamo dato notizia, nel Decreto Legge Sviluppo non è stato introdotto il bonus proposto dalla Lega Nord per premiare con 40 punti i supplenti rimasti nelle graduatorie di appartenenza, mentre resta confermato il cosiddetto provvedimento salva-precari, e slitta di un mese, dal 31 luglio al 31 agosto, il termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per i provvedimenti di assegnazione o utilizzazione riguardanti il personale insegnante e Ata di ruolo – incluse le supplenze annuali – nonché per il conferimento degli incarichi di presidenza.
Ma quali sono le altre novità presenti nel Decreto? Vediamole.
Il decreto, pur non entrando nel merito del provvedimento, prevede un punteggio maggiorato relativo a servizi svolti in condizioni particolarmente difficili: il testo spiega che il beneficio riguarderà i precari che svolgeranno il servizio “presso pluriclassi”, a cui “verrà riconosciuta una speciale valutazione del servizio prestato presso sedi considerate in zona disagiata, secondo criteri da definire con decreto del Miur”. E’ probabile che nella lista rientrino i servizi svolti in scuole collocate nelle isole o in montagna.
Il Dl Sviluppo non offre invece alcuna soluzione alle decine di migliaia di supplenti di vecchia data che stanno tentando di approdare alla stabilizzazione attraverso le aule del tribunale, facendosi forte della normativa comunitaria e nazionale: “non trova applicazione l’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001 (in base al quale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato)”. In pratica, i contratti a tempo determinato, potranno trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso d’immissione in ruolo.
In questo caso, l’amministrazione si espone al rischio più che concreto di vedere nuovi giudizi in favore di personale precario che sanciranno la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, ma in parallelo prende tempo, confidando in immissioni in ruolo assai più consistenti di quelle modeste degli ultimi anni. Infatti il provvedimento, pur con tutti i limiti delle ridotte disponibilità finanziarie, prevede l’attivazione di “un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e Ata per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili”. Posti che, ad oggi, secondo stime sindacali solo per i docenti si possono quantificare attorno ai 60mila posti (quindi da trasformare in immissioni in ruolo nel prossimo triennio).
Tra le novità introdotte con le ultime modifiche risulta anche che le supplenze verranno assegnate utilizzando delle graduatorie, proprio in queste settimane in fase di aggiornamento (abrogate le ‘code’ e reintegrato il trasferimento in una provincia con il sistema a `pettine’), che i supplenti potranno integrare con nuovi titoli e servizi ogni tre anni anziché ogni due.
Inoltre, a partire dalla tornata di assunzioni di questa estate, viene introdotta la possibilità di “chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”. Il ‘danno’ non è lieve, se si pensa che sino ad oggi questa chance veniva concessa già subito dopo la conclusione dell’anno di prova, quindi 12 mesi dall’assunzione a titolo definitivo. Saranno esentati dalla norma, comunque sempre dopo aver terminato il primo anno, coloro che chiederanno l’avvicinamento a casa per motivi di “infermità o assistenza”. E anche qui bisognerà verificare quanti utilizzeranno questa possibilità non in base a conclamate necessità, ma come escamotage per il riavvicinamento alla sede preferita.
Le novità del Dl Sviluppo in materia di scuola come si vede sono diverse, ma resta molta perplessità su questo modo di legificare, attraverso provvedimenti onnicomprensivi e immodificabili (pena la caduta del Governo), che inseriscono in calderoni normativi provvedimenti del tutto eterogenei, spesso introdotti sulla spinta di lobby e gruppi di pressione o sulla base di una visione di breve, brevissimo periodo.
da www.tuttoscuola.com