Per i metalmeccanici esistono due contratti nazionali di lavoro pienamente validi: quello del 2008 firmato da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil e quello del 2009, sottoscritto da Fim e Uilm, ma non dalla Fiom. Lo ha già affermato la scorsa settimana il giudice del lavoro di Torino nella sentenza sul ricorso promosso dalla Fiom contro la Bulloneria Barge. Ma ieri lo ha ribadito una sentenza del tribunale di Modena, sempre su ricorso della Fiom, che questa volta tocca 7 note aziende: Emmegi, Maserati, Rossi, Glem Gas, Ferrari, Case New Holland e Titan. Tre di queste, Maserati, Ferrari e Case New Holland, fanno parte del gruppo Fiat. Gruppo al quale si è rivolta ieri la leader della Cgil, Susanna Camusso, chiedendo all’amministratore delegato, Sergio Marchionne, di «riaprire il confronto» . Nella sentenza di Modena, il giudice Carla Ponterio, accogliendo le richieste della Fiom, ha condannato le 7 imprese per «condotta antisindacale» per due motivi: 1) Hanno sostituito illegittimamente il contratto “separato”del 2009 a quello del 2008 che era ancora vigente (scade il 31 dicembre 2011). Ci sono invece due contratti validi, dice la sentenza: quello separato si applica solo ai lavoratori della Fim e della Uil. Invece, ai lavoratori Fiom e a quelli senza tessera (salvo che non chiedano di aderire all’accordo del 2009) continua ad applicarsi il contratto del 2008. Questo significa che le parti del contratto 2009 peggiorative di quelle del 2008 non sono valide per questi lavoratori. Ci si riferisce in particolare alle nuove norme sul part time e alla possibilità di accordi aziendali in deroga al contratto nazionale. 2) Le stesse aziende, dice la sentenza, si sono poi prestate a raccogliere per conto di Fim e Uilm la «quota contratto» , cioè il contributo (30 euro) che i sindacati chiedono ai lavoratori non iscritti dopo aver firmato il contratto, una sorta di rimborso per il servizio di contrattazione. Secondo il giudice, anche la raccolta della quota configura una condotta antisindacale ai danni della Fiom perché avvenuta «omettendo di informare i lavoratori » che il contratto del 2008 non era cancellato da quello del 2009. Le aziende si sono difese in giudizio sostenendo che la Fiom ha tacitamente riconosciuto il contratto del 2009 perché i suoi iscritti hanno tutti accettato gli aumenti di retribuzione previsti dallo stesso (in media 110 euro nel biennio). Ma il giudice ha respinto questa tesi, ricordando che la stessa Fiom ha comunicato formalmente alle aziende di considerare tali aumenti una mera «erogazione unilaterale» e che le aziende non hanno pagato l’indennità di vacanza contrattuale prevista dal contratto del 2008. Secondo la sentenza, inoltre, le imprese avrebbero dovuto comunicare ai lavoratori che vigono due contratti e che agli iscritti Fiom gli aumenti previsti dall’intesa del 2009 vengono riconosciuti «in applicazione del principio di maggior favore, ai sensi quindi dell’articolo 36 della Costituzione» . Il leader della Fiom, Maurizio Landini, ha commentato la sentenza dicendo che ora bisogna risolvere il problema della rappresentanza. Fim e Uilm sostengono che quella della Fiom è una vittoria di Pirro perché le aziende potrebbero a questo punto non pagare ai lavoratori Fiom i 110 euro previsti dal contratto del 2009. Ma è chiaro che in questo caso si aprirebbe un nuovo contenzioso.
Il Corriere della Sera 23.04.11