Il Tar lazio condanna il ministero per i provvedimenti sui tagli. I decreti sugli organici di quest’anno e dell’anno scorso, che hanno portato a oltre 60 mila tagli, sono illegittimi: mancano i pareri delle commissioni parlamentari competenti. Lo ha stabilito il Tar del Lazio con una sentenza depositata il 14 aprile scorso (3251/2011). Il provvedimento non avrà effetti sul numero delle classi fin qui attivate, per via del principio del legittimo affidamento, che fa salvi tutti i provvedimenti formati dall’amministrazione nell’anno in corso e nel decorso anno scolastico.
Ma potrebbe ingenerare azioni risarcitorie da parte di docenti trasferiti d’ufficio per effetto degli organici disegnati dai decreti annullati. Si tratta peraltro di ipotesi meramente astratte e di difficile realizzazione. Perché per intentare un’azione risarcitoria bisogna dimostrare la lesione del proprio interesse. E poi bisogna fare i conti con i termini e con la giurisdizione. Insomma, è assai probabile che rimanga tutto come se nulla fosse successo e che la questione venga sanata con la richiesta e l’acquisizione dei pareri alle commissioni parlamentari omessa nei relativi procedimenti. Veniamo ora alla sentenza del Tar. Il collegio ha annullato i decreti interministeriali n.62 del 6 luglio 2009 e n. 55 del 6 luglio 2010 concernenti la determinazione degli organici del personale docente, rispettivamente, per il 2009/2010 e per il 2010/2011, e ha dichiarato «inutiliter data» la circolare applicativa del decreto 62: una formula giuridica che sta a significare una sorta di inefficacia di un provvedimento, conseguente all’annullamento di un altro provvedimento da cui discende. I giudici, su ricorso proposto dalla Flc-Cgil, il Ccomune di Fiesole e decine di genitori,hanno fatto rilevare che l’iter di formazione dei decreti sugli organici è regolato dall’art. 22 della legge 448/2001 e dall’art. 2 del decreto del presidente della repubblica 81/2009.
La normativa prevede che il provvedimento debba assumere la forma del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emanato di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Ma l’emanazione del provvedimento deve essere preceduta dall’acquisizione del parere delle commissioni parlamentari competenti. In più, per i soli aspetti relativi alla ripartizione su base regionale, bisogna anche sentire cosa ne pensa la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Questo iter è stato disatteso dal ministero, perché «non sono state sentite le commissioni parlamentari competenti per materia», si legge nella sentenza «e si è dunque violato l’espresso disposto della norma che ha inizialmente attribuito e disciplinato il potere e quindi i giudici hanno annullato i decreti». Di qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei decreti. Quanto alla circolare applicativa del primo dei due decreti, pure impugnata dai ricorrenti, il Tar ha spiegato che la prassi di anticipare gli adempimenti e le istruzioni per la costituzione degli organici con una circolare è sicuramente lecita. Ma se il decreto di cui anticipa l’esecuzione viene annullato, tale annullamento travolge anche la circolare.
da ItaliaOggi 19.04.11