Non è punibile lo straniero che in “estremo stato di indigenza” non ottempera all’ordine di allontanamento. Cade un altro pezzo della politica del governo sull’immigrazione, dopo la bocciatura dell’aggravante per clandestinità. Il reato di clandestinità perde un altro pezzo. Non è infatti punibile l’immigrato irregolare che in “estremo stato di indigenza”, o comunque per “giustificato motivo”, non ottempera all’ordine di allontanamento del questore e continua a rimanere illegalmente in Italia. E’ quanto stabilisce la Corte Costituzionale, che boccia parzialmente una delle norme del pacchetto sicurezza 2009.
Nel giugno scorso la Consulta aveva già decretato l’illegittimità dell’aggravante di clandestinità (pene aumentate di un terzo se a compiere un reato è un irregolare), prevista dal primo pacchetto sicurezza del luglio 2008. Ora è un altro pezzo della politica migratoria del governo a cadere: quel reato di clandestinità previsto dalla legge, ma di fatto inapplicato nei tribunali.
A sollevare la questione dinanzi alla Consulta è stato il tribunale di Voghera, chiamato a giudicare sul caso di una donna irregolare più volte raggiunta da un decreto di espulsione ma che, per motivi di estrema indigenza, non ha potuto lasciare l’Italia con i propri mezzi. Il punto è che tale “giustificato motivo” (che rende impossibile l’allontanamento) non è stato previsto dall’articolo14, comma 5 quater, del testo unico sull’immigrazione, così come modificato dall’ultimo pacchetto sicurezza del governo Berlusconi (legge 94 del luglio 2009).
Da qui la decisione della Consulta: dopo aver rilevato che il pacchetto sicurezza ha aumentato nel massimo
(da quattro a cinque anni) le pene per lo straniero destinatario di un decreto di espulsione adottato dopo l’inottemperanza a un precedente ordine di allontanamento, la Corte Costituzionale censura proprio la mancata previsione di un “giustificato motivo”. Si tratta infatti – scrivono i giudici costituzionali nella sentenza 359 depositata oggi in cancelleria – di una clausola che, come la Corte ha già rilevato, è tra quelle “destinate in linea di massima a fungere da ‘valvola di sicurezzà del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché, anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione, l’osservanza del precetto appaia concretamente ‘inesigibilè in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative al carattere soggettivo od oggettivo”.
Nel caso, ad esempio, di “estrema indigenza, indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell’ottenimento dei titoli di viaggio, etc”, la clausola di “giustificato motivo” esclude – sottolinea la Corte – la “configurabilità del reato”.
La Repubblica 17.12.10