"La Costituzione privatizzata", di Gustavo Zagrebelsky
Dopo un esplicito voto di sfiducia di una Camera (irrilevante è che l´altra abbia, prima o dopo, votato la fiducia), il Governo deve dunque «rassegnare» le dimissioni nella mani del Presidente della Repubblica: dimissioni che quest´ultimo non può respingere. Un Governo che restasse in carica contro la volontà del Parlamento (anche solo di una sola Camera), sostenuto dalla volontà del Presidente (quello che nella storia costituzionale si chiama «governo di lotta» antiparlamentare) sarebbe un sovvertimento della Costituzione e della democrazia. Nel solo caso di crisi di governo “extraparlamentare”, cioè in assenza di un voto, il Presidente può (o forse deve) rinviare il Governo alle Camere perché si pronuncino sulla fiducia con un voto. Ma se vi è un voto è negativo, le dimissioni non possono essere respinte. Una volta date le dimissioni, entra in gioco il Presidente della Repubblica, il cui compito non è quello di favorire o di ostacolare i disegni di questo o di quel raggruppamento politico, ma di garantire l´integrità e la funzionalità del sistema. Qui si aprono diverse possibilità. Non c´è …