Governo battuto in commissione Lavoro della Camera: l’unico emendamento presentato dall’esecutivo al ddl lavoro, rinviato alle Camere dal Capo dello Stato, e relativo all’articolo 20 sulla esposizione all’amianto dei lavoratori a bordo delle navi di Stato, è stato infatti respinto.
Via libera anche della commissione Lavoro della Camera al pacchetto di emendamenti presentati da Giuliano Cazzola, relatore del ddl lavoro (il provvedimento rinviato alle Camere dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano) e una proposta presentata dalla Lega. In particolare le proposte di modifica puntano a andare nella direzione indicata dal Capo dello Stato.
Queste le modifiche che hanno ottenuto il via libera:
NO PER LICENZIAMENTO. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro e davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
ARBITRATO DI EQUITÀ. Sarà possibile «nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento» e, questo il paletto in più che introduce la versione Cazzola: «dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari».
SOLO SE TERMINATO PERIODO PROVA. La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero trascorsi 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La commisisone ha approvato l’emendamento di Massimiliano Fedriga (Lega) che, rispetto alla versione di Cazzola, puntava a individuare una qualche tutela anche per i precari che generalmente non hanno nei loro contratti periodi di prova.
RESTA SALVO APPELLO AL TRIBUNALE. Per quanto riguarda le controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, si potrà ricorrere al Tribunale che decide in unico grado. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
L’Unità 22.04.10