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Continuavano a chiamarlo “equo compenso”, di Marco Pierani

Alt! Chi siete? Cosa fate? Cosa Portate? … Sì, ma quanti siete?…un fiorino!!! Ricorderete sicuramente la surreale quanto esilarante gag valorizzata dal genio di due dei migliori comici italiani alle prese con un ottuso “doganiere” medioevale nel film Non ci resta che piangere. Benigni e Troisi, cittadini del ventesimo secolo, catapultati per uno scherzo del destino nel 1492 in un’Italia allora divisa in numerosi principati, ducati e staterelli ne passano di tutti i colori e, nel caso di specie, si trovano ad una frontiera, messa lì solo per succhiare danaro ai sudditi, vessati dal potere costituito.
Sembrerebbe una realtà lontana nel tempo di cui poter sorridere senza remore oggi nel 2010. Ebbene, le cose non stanno proprio in questo modo se è vero che, al lordo della più volte dichiarata – ma difficilmente attuabile – volontà politica di ridurre le aliquote IRPEF, continuano di fatto ad esistere in alcuni settori vere e proprie gabelle in tutto a questa comparabili ed anzi, a volte, senza alcun passaggio parlamentare ne viene addirittura allargata la portata ad opera di un governo che malgrado ciò continua a professarsi liberale.
Un esempio recentissimo è quello dell’ormai famigerato Decreto Bondi (1) con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha esteso il prelievo da parte della SIAE del c.d. “equo compenso” per copia privata, precedentemente applicabile a soli cd, dvd vergini e masterizzatori, su tutti i dispositivi dotati di memoria, ivi compresi i cellulari, i decoder e le console per videogiochi.
Oltre a pesare sulle tasche dei consumatori e, soprattutto, a risultare pressochè incomprensibile dalla stragrande maggioranza di essi il motivo per il quale la SIAE, e per suo tramite autori ed editori, dovrebbero beneficiare di questi balzelli(2), tale misura rischia di rivelarsi un freno per lo sviluppo delle tecnologie e del mercato dei contenuti digitali nel nostro Paese. Il connubio perverso degli aspetti tipici della vessazione del cittadino (sebbene ora non più suddito) e dell’intralcio al libero mercato, ricordano mutatis mutandis molto da vicino le pretese assurde del “doganiere” medioevale del film.
Hai acquistato un cellulare? Paghi 90 centesimi! un decoder? Peggio, paghi da 6,44 a 28,98 euro a seconda dell’ampiezza della memoria e così via per tutti gli altri devices, poco importa peraltro se non li utilizzerai mai per effettuare copie private di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, anzi, per dirla tutta, lo Stato, o meglio la SIAE (qual’è la differenza?), non rende neanche visibile e intellegibile al consumatore questi prelievi che così affogano nel prezzo complessivo del prodotto a loro insaputa.

Proviamo a vederci un pò più chiaro
Al fine di compensare i titolari dei diritti per la facoltà di effettuare copie private concessa alle persone fisiche, quale eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori, l’Ordinamento prescrive che venga fissato un compenso gravante su tutti quei supporti, memorie, apparecchi etc che consentono la possibilità di effettuare la registrazione di opere musicali o audiovisive. Questa in sintesi, la ratio del combinato disposto degli art. 71 sexies (copia privata) e 71 septies (equo compenso), come inseriti nella legge sul diritto d’autore dal Dlgs 9 aprile 2003, n. 68, in attuazione della Direttiva 2001/29/CE.
Il successivo comma 2 dell’art. 71 septies prescrive poi che l’”equo compenso” è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria, per mezzo di un decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali sottoposto ad aggiornamento triennale e, vale la pena ricordarlo, è la stessa direttiva 2001/29/CE ad indicare al legislatore nazionale alcuni criteri (3) di cui tenere conto nella determinazione del compenso, in particolare:

– Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte;
– Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione;
– In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.

Una tassa iniqua la cui legittimità sarà vagliata sia a Roma che a Bruxelles
Ora, il Decreto Bondi nel disattendere completamente tali indicazioni ha fatto venir meno ogni residua parvenza di sinallagmaticità tra la reale effettuazione della copia privata da parte del consumatore, il danno conseguentemente causato ai detentori dei diritti e l’”equo compenso” imposto su una moltitudine di devices. Nonostante il puntiglio con il quale all’unisono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la SIAE hanno strenuamente cercato di difenedere la tesi secondo la quale l’”equo compenso” non sarebbe una tassa pare pertanto difficile continuare ormai a sostenere che non siamo di fronte ad una fattispecie di natura tributaria nel senso più ampio del termine o, per essere più precisi, ad una prestazione patrimoniale imposta come il canone RAI, la TARSU o, per rimanere in ambito SIAE, il famigerato contrassegno, o bollino.
Si badi bene, accertare se l’”equo compenso” sia o meno una tassa non è questione di poco momento e il fatto che il Ministro e la SIAE abbiano dedicato particolare attenzione al tema non è un caso. Da questo aspetto possono scaturire, infatti, conseguenze giuridiche molto rilevanti, non ultime le possibili censure di illegittimità del Decreto Bondi sotto il profilo del diritto comunitario ai sensi della normativa sugli aiuti di stato, già mosse da Altroconsumo con un esposto alla Commissione europea (4) e quelle che, per altro verso, sotto il profilo del diritto amministrativo nazionale saranno ben presto oggetto di un giudizio avanti il TAR Lazio volto a verificare, tra le altre cose, se c’è stata o meno una lesione della riserva di legge in materia tributaria.

1 Si tratta del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2009, di cui all’art. 71 septies della legge 22 aprile 1941 n. 633 recante “Determinazione della misura del compenso per copia privata”.
2 Vedi in tal senso la video-inchiesta effettuata da Altroconsumo prima della firma del decreto da parte del Ministro http://www.youtube.com/watch?v=hDoJxhrPH28
3 Vedi in tal senso il Considerando n. 35 della Direttiva 2001/29/CE.
4 L’esposto di Altroconsumo è leggibile qui: http://www.altroconsumo.it/prezzi/20100215/l-esposto-di-altroconsumo-alla-commissione-europea-Attach_s266983.pdf

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